Classifiche per supplenti, il docente di Agrigento vince il ricorso – .

Classifiche per supplenti, il docente di Agrigento vince il ricorso – .
Classifiche per supplenti, il docente di Agrigento vince il ricorso – .

Con Ordinanza Ministeriale del 10 luglio 2020 sono state avviate le Procedure per la formazione delle graduatorie provinciali e di istituto per l’assegnazione dei relativi supplenti del personale docente ed educativo. La Dott. ssa CM ha presentato domanda di ammissione alla seconda fascia per le classi di concorso A026, A037, A041, A047, A060. Tuttavia, la Dott. ssa CM, pur avendo maturato pregresse esperienze lavorative presso scuole statali dopo il 2000, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, ha barrato per puro errore la casella denominata “Valutazione Art. 15 comma 4”, relativamente alle prestazioni svolte presso scuole private prima del 2000, per le quali è stato previsto un dimezzamento del punteggio.

A seguito di questo mero errore materiale, l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia – Ambito Territoriale della Provincia di Agrigento ha riconosciuto alla dottoressa CM, in sede di pubblicazione della relativa graduatoria, un punteggio dimezzato per le materie concorsuali per le quali aveva presentato specifica domanda ed in in un caso questo punteggio è stato addirittura azzerato. Preso atto di tale circostanza, la Dott.ssa CM ha presentato reclamo alla direzione scolastica, con il quale ha contestato il dimezzamento e/o l’azzeramento del punteggio a lei attribuito. La Segreteria Scolastica non ha tuttavia accolto la suddetta denuncia. Pertanto, ritenendo illegittimo l’operato dell’Amministrazione scolastica, il Dott. CM, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, ha proposto ricorso avanti il ​​Tribunale di Agrigento, in qualità di Giudice del lavoro.

Gli avvocati Rubino e Marino hanno sostenuto in tribunale che la condotta posta in essere dall’amministrazione scolastica avrebbe dovuto ritenersi manifestamente lesiva dei principi generali dei concorsi e della rapporto inerente ad ogni procedimento indetto da una pubblica amministrazione, laddove lo scopo dei procedimenti indetti dalla pubblica amministrazione sia quello di reclutare il personale più qualificato e/o titolato, cercando, ove possibile, di dedurre i titoli stessi alla luce di quanto indicato e prodotti dai concorrenti.

Nel dettaglio, i predetti avvocati hanno anche rilevato in tribunale che nella fattispecie in esame dovrebbe essere attivata la cosiddetta assistenza istruttoria, poiché dalla documentazione presentata dal candidato permanevano margini di incertezza facilmente superabili. Ebbene, con sentenza del 26.06.2024, condividendo le tesi difensive sostenute dagli avvocati Rubino e Marino, il Tribunale di Agrigento ha accolto il ricorso del dottor CM, riconoscendo il punteggio richiesto, e condannando il MIUR al pagamento delle spese giudiziarie.

In particolare, il Giudice del lavoro di Agrigento ha osservato che nel caso di specie sussisteva un’ipotesi di errore materiale nella compilazione dell’istanza, superabile quindi mediante la c.d. assistenza istruttoria, invocata dagli avvocati Rubino e Marino. Di conseguenza, per effetto della pronuncia di merito, la dott. ssa CM otterrà un significativo avanzamento di posizione nelle rispettive graduatorie del GPS.

 
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