Roma, 1° luglio – Sono numerosi gli articoli pubblicati dal nostro quotidiano su Notizie normative collegato al prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai seguenti decreti:
Tuttavia, al di là dell’enfasi su quanto indicato nei decreti, sugli obblighi normativi e sulle nuove strategie di prevenzione incendi previste, è importante anche arrivare, partendo da quanto richiesto dalla normativa, a reali “raccomandazioni per la gestione della sicurezza antincendio”. Raccomandazioni contenute in un documento tecnico, prodotto dall’Inail con riferimento all’accordo tra Inail e Confimi industria, dal titolo “La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Aumentare la conoscenza dei contenuti dei nuovi Decreti Antincendio e della loro attuazione”.
Oggi ci concentreremo sulle raccomandazioni per i datori di lavoro in riferimento ai seguenti argomenti:
Raccomandazioni per i datori di lavoro: attività di sorveglianza
Le carte contenute nel documento Inail prevedono quindi, raccomandazioni ai datori di lavoro ai fini della corretta gestione della sicurezza antincendio durante l’esercizio e nelle situazioni di emergenza.
In particolare, alcune di queste raccomandazioni “riguardano la manutenzione efficiente degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio delle strutture e possono essere attuate attraverso l’adozione di Liste di controllo di sorveglianza è nato a ‘registro di controllo‘ per le attività di controllo e manutenzione”, secondo quanto previsto dal DM 1° settembre 2021. Altre raccomandazioni, inoltre, “riguardano la misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Nei casi in cui è richiesta la predisposizione del piano di emergenza, tali misure sono inserite nel contenuto del piano di emergenza. Per i luoghi di lavoro in cui non è espressamente previsto il piano di emergenza, tali misure devono essere almeno riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali misure devono essere oggetto di informazione e formazione dei lavoratori”.
Cominciamo da sorveglianza che nel Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 è indicato come ‘insieme di controlli visivi volti a verificare, nel tempo tra due controlli periodici, che gli impianti, le apparecchiature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano in normali condizioni di funzionamento, siano correttamente utilizzabili e non presentino evidenti danni materiali. La sorveglianza può essere effettuata da lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.. Inoltre (allegato I)»le attrezzature, i sistemi e gli impianti antincendio devono essere regolarmente monitorati da lavoratori normalmente presenti, adeguatamente formati, mediante la predisposizione di apposite check-list‘.
Andiamo al raccomandazioni per i datori di lavoro.
Ad esempio, “prevedere per ogni impianto, attrezzatura, sistema di sicurezza antincendio, a lista di controllo per effettuare la sorveglianza indicando:
- cosa controllare
- come (ove ritenuto necessario)
- con quale frequenza e quando (ad esempio quotidianamente, settimanalmente, prima di iniziare il lavoro, alla fine della giornata, ecc.)
- chi dovrà effettuare la vigilanza (i lavoratori incaricati dovranno essere adeguatamente formati; a tal fine il datore di lavoro potrà avvalersi, ad esempio, dell’RSPP)
- al quale segnalare eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento dello stesso”.
Inoltre, è importante “assicurare che la sorveglianza venga regolarmente effettuata secondo le check-list e che le eventuali anomalie riscontrate vengano risolte. Nella predisposizione delle check-list si dovrà tenere conto della valutazione dei rischi. Nelle norme tecniche di cui alla Tabella I dell’Allegato I del DM 01/09/2021, per i vari impianti, apparecchiature o sistemi trattati, vengono riportate anche alcune indicazioni in merito alla sorveglianza”.
Finalmente nelattività di sorveglianza può anche essere incluso controllo periodico Di:
- Misure preventive di sicurezza antincendiodi cui al decreto ministeriale 3 settembre 2021, allegato I, art. 4.3, comma 1, lett. a). Il documento indica che l’ misure preventive minime ‘sono almeno i seguenti: corretto stoccaggio e utilizzo dei materiali combustibili, delle sostanze e delle miscele pericolose; ventilazione degli ambienti dove sono presenti sostanze infiammabili, mantenendo la disponibilità di vie di fuga libere e facilmente utilizzabili; riduzione delle fonti di innesco (es. limitazioni all’uso di fiamme libere senza adeguate precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di utilizzo di attrezzature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente utilizzate,…)‘.
- rispetto dei divieti e delle limitazioni di esercizio di cui al decreto ministeriale 3 settembre 2021, allegato I, art. 4.3, comma 1, lett. b)”. Sono quelle “che derivano dalla valutazione del rischio di incendio”;
- presenza, visibilità e integrità della segnaletica di sicurezza, di cui al DM 3 settembre 2021, allegato I, art. 4.3, comma 1, lett. E).
Raccomandazioni per i datori di lavoro: manutenzione e ispezione periodica
Veniamo a quanto indicato, sempre dal Decreto Ministeriale 1 settembre 2021, on manutenzione e controlli periodici.
Questi sono raccomandazioni per i datori di lavoro:
- Predisporre “un registro di controllo, di cui resta responsabile il datore di lavoro, in cui:
- siano chiaramente identificati gli impianti, le apparecchiature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio soggetti a controlli e manutenzioni periodiche
- i soggetti che effettuano i controlli periodici e la manutenzione sono chiaramente identificati
- tali controlli e manutenzioni periodiche vengono registrati
- per ogni intervento vengono segnalate le anomalie riscontrate e le soluzioni adottate
- sono indicate le scadenze per i controlli periodici o le manutenzioni successive
- Affidare i controlli periodici e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature e degli altri sistemi antincendio a ‘manutentori qualificati’
- Assicurarsi che i controlli periodici e la manutenzione siano regolarmente eseguiti secondo gli intervalli di tempo indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la migliore pratica, in conformità alle norme e specifiche tecniche di riferimento, e al manuale di uso e manutenzione” .
Si ricorda che le norme tecniche di cui alla Tabella I dell’Allegato I del DM 1 settembre 2021 “contengono indicazioni sull’effettuazione dei controlli periodici e della manutenzione dei diversi impianti, apparecchiature o impianti trattati”.
Raccomandazioni per i datori di lavoro: nomi, allarmi ed evacuazione
Proseguendo con le raccomandazioni per i datori di lavoro, il documento si concentra su cifre rilevanti ai fini della gestione delle emergenze.
I datori di lavoro devono “assicurarsi di aver comunicato chiaramente a tutti i lavoratori:
- io nomi del personale dei vigili del fuoco (eventualmente il datore di lavoro stesso), individuati per piano, area o compartimento di competenza, nonché i relativi recapiti per un tempestivo contatto
- io nomi degli operatori del primo soccorso (possibilmente il datore di lavoro stesso), nonché i recapiti per un tempestivo contatto
- io nomi di eventuali altre figure con compiti specifici o con particolari responsabilità rilevanti per la gestione dell’emergenzaindicando la sua funzione in relazione all’emergenza, nonché i recapiti per un contatto tempestivo”.
Poi parliamo delattivazione allarme incendio.
Al datore di lavoro è richiesto di “definire chiaramente, in funzione della complessità dell’attività e del luogo di lavoro, l’eventuale presenza di un sistema automatico di rilevazione e allarme, nonché la struttura dei vigili del fuoco:
- quando, come e a chi segnalare il rilevamento di un incendio o l’inizio di un incendio sul posto di lavoro
- i quali dovranno valutare la segnalazione ed adottare i conseguenti provvedimenti (ivi compresa, ove opportuno, l’attivazione di procedure di evacuazione)”.
E per quanto riguarda ilevacuazione in caso di incendio Si raccomanda ai datori di lavoro di “definire chiaramente, in base alla complessità dell’attività e del luogo di lavoro, le modalità di rilevazione e di allarme antincendio adottate, nonché la struttura del servizio antincendio, in relazione alla situazione di emergenza ipotizzata:
- chi e quando deve avviare le procedure di evacuazione
- le modalità di svolgimento dell’evacuazione
- i compiti assegnati ai lavoratori dei vigili del fuoco (ad esempio la chiamata di soccorso esterno)
- le procedure di uscita da seguire”.
Infine, ci sono anche raccomandazioni relative a Richiedi aiuto esterno:
– “Definire chiaramente, in base alla situazione di emergenza ipotizzata:
- chi e quando dovrebbe organizzare la chiamata
- chi dovrebbe effettuare la chiamata
- chi chiamare
- Quali informazioni fornire
- in quale modo
- metodi di supporto e assistenza ai soccorritori”.
In conclusione vi rimandiamo alla lettura integrale del documento Inail che nella parte dedicata alla “Raccomandazioni per la gestione della sicurezza antincendio” fornisce ulteriori indicazioni per i datori di lavoro e si concentra anche sulle raccomandazioni per il personale dei vigili del fuoco.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:
Inail, Consulenza Statistica Attuariale, Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambiente, Dipartimento di Innovazione Tecnologica e Sicurezza degli Impianti, dei Prodotti e degli Insediamenti Umani, Consulenza Tecnica per la Salute e la Sicurezza, Confimi Industria, “La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Sensibilizzazione sui contenuti dei nuovi Decreti Prevenzione Incendi e sulla loro attuazione”, documento tecnico curato da Giuseppe Bucci (Inail, CSA), Diego De Merich (Inail, DIMEILA), Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Ruggero Maialetti e Giannunzio Sinardi (Inail, CTSS), Sara Veneziani e G. Ivo Vogna (Confimi Industria), Stefania Verrienti (Afidamp), Marco Annatelli e Marco Patruno (Fisa), Collana Ricerche, edizione 2023 (formato PDF, 1,67 MB).
Accedi all’area riservata ai soci dedicata a “Come è cambiata la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro”.
Scarica la normativa di riferimento:
Ministero dell’Interno, Decreto 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Ministero dell’Interno, Decreto 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche del servizio specifico di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Ministero dell’Interno, Decreto 3 settembre 2021 recante “Criteri generali per la progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.