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Con il via libera alla legge di conversione del Decreto PNRR n. 19/2024arrivati ​​il ​​23 aprile, diventano ufficiali i nuovi crediti d’imposta per le imprese previsto da Piano di transizione 5.0

L’articolo 38 del Decreto PNRR.

Ammontano a 6,3 miliardi le risorse stanziate per la transizione verde e digitale delle imprese, agevolate dal piano Transizione 5.0 che punta anche a incentivare il risparmio energetico.

IL credito d’imposta sarà uguale a 35 per cento fino alla soglia dei 2,5 milioni di investimenti ma, in caso di riduzione significativa dei consumi energetici, potrebbe aumentare fino al 40 o 45%..

Queste sono alcune delle misure specifiche che l’ DL PNR dedicato alle imprese, in relazione agli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 nell’ambito dei progetti di innovazione e, in particolare, per gli asset materiali e immateriali già compresi nel Piano Transizione 4.0, con le novità relative ai requisiti del Piano risparmio energetico.

Inoltre, la Transizione 5.0 includerà investimenti volti alla promozioneautoproduzione di energia da fonti rinnovabili e quelli supportati per il la formazione dei dipendenti.

I lettori interessati possono iscriversi gratuitamente al webinar organizzato da TeamSystem e Fiscal Information proprio sul tema del Piano Transizione 5.0: analizzeremo insieme le principali caratteristiche del piano, i beneficiari, le somme ottenibili a titolo di benefit e le ultime ( e numerose) novità normative in materia

Transizione 5.0, crediti d’imposta per le imprese: i beneficiari, gli investimenti agevolabili e le novità nel decreto legislativo PNRR

IL Decreto PNRR n. 19/2024 allocare 6,3 miliardi di euroche si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla Legge di Bilancio 2024, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore di transizione digitale e verde delle aziende italiane.

I beneficiari saranno quindi:

  • IL aziende residenti in Italia;
  • IL organizzazioni stabili in Italia di soggetti non residenti che nel 2024-2025 realizzino nuovi investimenti nelle strutture produttive in Italia, con progetti di innovazione che riducano i consumi energetici.

Investimenti ammissibili

Verranno riconosciuti crediti d’imposta per le spese sostenute in relazione alle nuove attività materiali e immateriali di cui all’art allegati A e B allegati alla legge 11 dicembre 2016, n. 232nonché per i beni necessariautoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione dei dipendenti finalizzata all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Fermo restando l’obbligo di interconnessione al sistema di gestione della produzione aziendale, e nel rispetto dell’ulteriore obiettivo del riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3%. (5 per cento esclusivamente per le lavorazioni interessate dall’investimento), il credito d’imposta spettante sarà pari a quello riportato nella seguente tabella:

Percentuale del credito d’imposta Tasso di investimento agevolato
35 per cento del costo fino a 2,5 milioni di euro
Il 15% del costo tra 2,5 e 10 milioni
5 per cento del costo tra 10 e 50 milioni

Alle aliquote ordinarie del credito d’imposta Transizione 5.0 si aggiungono le aliquote ordinarie del credito d’imposta Transizione 5.0 percentuali maggiorate in caso di risparmio energetico superiore alla soglia del 3% o del 5%.

In particolare, è aumentato il bonus riconosciuto alle imprese:

  • al 40%, 20% e 10%.in caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva ubicata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
  • al 45%, 25% e 15%.in caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva ubicata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
Decreto Piano Transizione 5.0: testo ufficiale in pdf
Decreto legge 2 marzo 2024 numero 19 convertito in legge

Requisito oggettivo di risparmio energetico necessario

Al centro del piano Transizione 5.0 c’è quindi il risparmio energeticoche secondo quanto previsto dalla bozza di decreto attualmente in vigore deve essere certificato da valutatori indipendentichiamato a certificare:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici ottenibile attraverso gli investimenti;
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti secondo quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione degli asset al sistema di gestione della produzione aziendale o alla rete di fornitura

Per le piccole e medie imprese, il spese sostenute per la certificazione necessario ai fini della fruizione del credito d’imposta in incremento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 eurorispettando i limiti generali.

Transizione 5.0, certificazione obbligatoria per la fruizione del credito d’imposta

Tra i dettagli che emergono in relazione alla fruizione dell’agevolazione, il decreto PNRR prevede che l’accesso ai crediti d’imposta Transizione 5.0 sarà subordinato al rilascio di uno specifico certificazione da parte del soggetto preposto alla revisione legale dei conti.

La certificazione deve accertare l’effettiva sostenibilità delle spese documentate dalle fatture e la loro corrispondenza con la documentazione contabile predisposta dall’azienda.

Per le società non obbligate per legge all’esercizio della revisione legale dei conti, l’attestazione è rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione legale, iscritti nella sezione A dell’apposito registro e il costo sostenuto per l’adempimento sarà riconosciuto in aumento il credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

C’è in ogni caso l’approvazione del decreto PNRR solo il primo passo per avviare il piano Transizione 5.0per il quale è attesa l’emanazione di diversi decreti attuativi da parte del MIMIT e del MEF, tra cui quello relativo alla trasmissione delle comunicazioni e delle certificazioni per l’accesso al credito d’imposta e dei criteri per la determinazione dei risparmi energetici conseguiti.

Proprio il ritardo nella conversione della legge ha portato gli organi ministeriali a non poter ancora pubblicare le disposizioni attuative; un aspetto che preoccupa molto le aziende, soprattutto considerando che gli investimenti verranno realizzati tra il 2024 e il 2025.

I crediti d’imposta transizione 4.0 e 5.0 non sono cumulabili

Il nuovo credito d’imposta per gli investimenti delle imprese non è cumulabile, a parità di costi, con il bonus Transizione 4.0 già in vigore.

Può essere cumulato anche con il credito d’imposta per gli investimenti nella singola ZES, mentre al contrario sarà possibile sommare l’agevolazione riconosciuta con altri incentivi riconosciuti per gli stessi costi, purché le somme complessivamente dovute non superino il costo sostenuto.

 
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