Aperte le istanze per usufruire del credito d’imposta al Sud – .

Aperte le istanze per usufruire del credito d’imposta al Sud – .
Aperte le istanze per usufruire del credito d’imposta al Sud – .

TERMOLI. Dalla ZES adriatica alla ZES Unica. L’avviso dell’Agenzia delle Entrate è uscito due giorni fa.

L’arte. 16 del decreto legislativo 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali destinati a strutture produttive esistenti o che sono insediati nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – Zes Unica (“Ze Uniche”) che comprende il aree assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili all’esenzione prevista dall’art. 107, par. 3, lettera. a), del TFUE, e l’Abruzzo, beneficiario della deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lettera. c), del TFUE, come individuati dalla Carta degli aiuti regionali 2022-2027.

Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 fino al limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento. Non sono ammissibili i progetti di investimento il cui costo totale sia inferiore a 200.000 euro.

Il credito, utilizzabile esclusivamente per indennizzi ex art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (“Regolamento GBER”), ed è cumulabile con esso aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili al beneficio, purché tale cumulo non comporti il ​​superamento dell’intensità o dell’importo massimo di aiuto consentito dalla disciplina europea di riferimento in materia. Inoltre, il credito può essere cumulato, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, non qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE, fermo restando quanto previsto dall’art. 38, comma 18, del decreto legislativo 2 marzo 2024, n. 19.

In base all’art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Mezzogiorno, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dalla società devono essere dimostrate da apposita certificazione rilasciata dal soggetto preposto alla revisione legale dei conti.

 
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