Commercialisti. Dichiarazione di non essere sottoposti a procedimento penale – Fiscal Focus – .

Commercialisti. Dichiarazione di non essere sottoposti a procedimento penale – Fiscal Focus – .
Commercialisti. Dichiarazione di non essere sottoposti a procedimento penale – Fiscal Focus – .
Con Pronto Ordini n. 60/2024, pubblicata il 27 giugno, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si è espresso sulla dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di legge per gli iscritti.

La dichiarazione di cui sopra contiene l’indicazione di non essere sottoposto a procedimento penale. Al riguardo, l’Ordinanza sottoscritta ha richiesto:

  • se tale affermazione debba essere resa con esclusivo riferimento all’art. 7, co. 5, Capo III, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, norma che regola la sottoposizione a procedimento disciplinare del professionista nei confronti del quale è stata esercitata azione penale dal Pubblico Ministero con richiesta di rinvio a giudizio;
  • se l’interessato sia tenuto ad adottare provvedimenti, ed eventualmente in quale forma, in relazione al suo coinvolgimento in fatti penali anteriori al rinvio a giudizio, segnalandone o meno l’esistenza anche nella suddetta autocertificazione.

Ciò premesso, il Consiglio nazionale ha rilevato, preliminarmente, che occorre distinguere tra procedimento penale e processo penale: il primo è infatti una fase precedente al processo penale vero e proprio, e inizia con la registrazione della notizia di reato in Tribunale. apposito registro tenuto presso la procura della Repubblica. Terminata questa prima fase, inizia la fase delle indagini preliminari, in cui il PM verifica l’attendibilità della notizia di reato, ricercando le prove e stabilendo se sussistono o meno le condizioni necessarie per poter esercitare l’azione penale. Al termine delle indagini preliminari, se il Pubblico Ministero ritiene infondata la notizia di reato, può presentare richiesta di archiviazione (ad esempio, per estinzione del reato o perché il fatto non costituisce reato).

Se però, al termine delle indagini preliminari, il Procuratore ritiene che vi siano sufficienti elementi per sostenere l’accusa nel dibattimento, chiede il rinvio a giudizio, cioè l’apertura del dibattimento penale. In questo caso l’indagato acquisisce lo “status” di imputato.

Prima dell’atto d’accusa, quindi – prosegue OP n. 60/2024 -, l’azione penale non è stata ancora esercitata, poiché tale fase potrebbe, come detto, concludersi con la richiesta di archiviazione del procedimento. In questa fase, quindi, l’indagato può anche non essere a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico, a meno che non sia stato raggiunto dall’informazione di garanzia, cioè dall’atto con cui il Pubblico Ministero comunica all’indagato e alla persona offesa il compimento di un atto investigativo che coinvolge la difesa tecnica, in relazione al quale lo invita a nominare un difensore di fiducia. L’informazione di garanzia, quindi, è spesso l’atto attraverso il quale si apprende formalmente dell’esistenza di un procedimento penale indagato a proprio carico: prima di questo momento, la conoscenza dell’esistenza di un procedimento può essere acquisita, di proprio impulso, attraverso l’interrogatorio del l’anagrafe generale delle notizie di cronaca nera, salvo che particolari esigenze di segretezza non consentano la diffusione della notizia.

Ebbene, date queste premesse, il Consiglio nazionale evidenzia che l’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (rubricato “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”) stabilisce, all’art. 1, che «Sono comprovati da dichiarazioni, anche contestuali alla richiesta, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, gli stati, le qualità personali e i fatti seguenti: …. aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di prevenzione, di provvedimenti civili e di provvedimenti amministrativi trascritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale».

Tutto ciò premesso, nella PO n. 60/2024, si osserva in via conclusiva «che, nel momento in cui il professionista venga a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale, con le modalità sopra descritte, anche se non è (ancora) stato rinviato a giudizio, non potrà certamente dichiarare di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale. […]si ritiene pertanto che, nel rendere una dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti di legge per gli iscritti all’Albo, il professionista che abbia consapevolezza di essere sottoposto a procedimento penale debba comunque dichiarare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza il proprio coinvolgimento nel procedimento penale che lo riguarda”.

 
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