Fiom-Cgil nazionale – Appalti e subappalti pubblici e privati. Per i lavoratori si applica il CCNL più rappresentativo – .

Fiom-Cgil nazionale – Appalti e subappalti pubblici e privati. Per i lavoratori si applica il CCNL più rappresentativo – .
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La legge di conversione del d.lgs. 19/20224, approvata dalla Camera, ha riscritto una serie di norme tra cui l’originaria disposizione che disciplinava il trattamento economico del personale impiegato negli appalti di lavori o servizi e nei subappalti.

Esiste ora l’obbligo di applicare il CCNL stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il 18 aprile 2024 l’Assemblea della Camera dei Deputati ha dato il primo via libera al disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto PNRR (DL nn 19/2024), rispetto alle ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del il Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Alcune novità di particolare rilievo riguardano l’art. 29, che reca disposizioni in materia di appalti pubblici e privati ​​al fine di contrastare il lavoro irregolare.

Per quanto riguarda il trattamento economico del personale impiegato negli appalti, è stata modificata la disposizione che disciplina il trattamento economico del personale impiegato negli appalti di lavori o servizi e nei subappalti nell’ambito degli appalti pubblici e privati ​​di lavori edili.

La norma originaria prevedeva l’obbligo di retribuire il personale impiegato nell’appalto di lavori o servizi e nell’affidamento di un trattamento economico (oltre che normativo come precisato dall’ente rimettente) complessivamente non inferiore a quello previsto dalla normativa collettiva nazionale e territoriale. convenzione applicata nel settore e per l’ambito strettamente connesso all’attività oggetto del contratto.

Considerata la difficoltà di definire di volta in volta l’ambito di applicazione e il contratto maggiormente applicato in quell’ambito, il nuovo comma 2 dell’art. 29 impone ora l’obbligo di applicazione del CCNL previsto dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

A seguito della modifica, l’art. 29 del D.Lgs. 19/2024 in questione assume la seguente formulazione:
“1-bis. Il personale impiegato negli appalti di lavori o servizi e nei subappalti ha diritto ad un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicata nel settore e per l’ambito strettamente attinente all’attività oggetto dell’appalto e del subappalto”.

Ritorna, quindi, la corretta applicazione dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2015 secondo cui per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rispettive rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Nazionale Fiom-Cgil

Roma, 19 aprile 2024

Tag: Nazionale FiomCgil Pubblico privato appalti subappalti rappresentante CCNL applica lavoratori

 
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