ha svolto il suo compito di salvataggio e non può essere fermato – .

CROTONE – Quella della guardia costiera libica è stata un’operazione di salvataggio “inesistente” e pertanto “non si riscontra alcun comportamento ostruzionistico” nei confronti della Humanity 1 “che, in questo contesto, è stata l’unica nave ad intervenire per adempiere, nel senso riconosciuto da fonti internazionali, al dovere di soccorrere i migranti in mare”. Con questa motivazione il giudice della sezione civile del Tribunale di Crotone, Altonio Albenzio, ha emesso un’ordinanza con la quale ha confermato la precedente sospensione del provvedimento di detenzione amministrativa. Misura a cui è stata sottoposta la nave della ONG tedesca Humanity 1 in seguito al salvataggio di 77 migranti avvenuto il 4 marzo 2024 nel canale di Sicilia. Alla nave della ONG tedesca SOS Humanity è stato assegnato il porto di sbarco a Crotone dove, successivamente, è stata trattenuta dalle autorità italiane.

Udienza con le parti

Già il 18 marzo la sezione civile del Tribunale di Crotone aveva disposto la sospensione della detenzione amministrativa a seguito del ricorso della ONG tedesca inaudito dell’altro partito. Il 17 aprile il giudice ha sentito le parti: oltre a SOS Umanità, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità Portuale, il Ministero dell’Interno e la Questura di Crotone e il Ministero dell’Economia e la Sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Crotone .
La Procura della Repubblica ha ribadito l’accusa alla nave umanitaria di non aver rispettato l’ordine di allontanamento formulato dalla motovedetta libica coinvolta nelle operazioni di salvataggio dei migranti.

L’ordinanza

Nell’ordinanza cautelare emessa in attesa dell’udienza di merito che si terrà il 26 giugno, il giudice smonta la tesi accusatoria. Dopo un esame delle norme che regolano il salvataggio in mare e definiscono la qualificazione giuridica di un luogo sicuro in cui portare i migranti una volta soccorsi, il giudice Albenzio sostiene che “non si può ritenere che l’attività posta in essere dalla guardia costiera libica possa essere qualificata come di assistenza per le modalità stesse con cui tale attività è stata svolta. Costituisce, infatti, circostanza incontrovertibile e documentata che il personale libico era armato e che, nel corso di tali attività, aveva anche sparato colpi di arma da fuoco; Parimenti, è circostanza desumibile dalla corrispondenza documentale che nessun luogo sicuro risulta essere stato reso noto dalle stesse autorità libiche intervenute per coordinare le operazioni di recupero dei migranti sul posto”.

La Libia non è sicura

Il giudice del Tribunale di Crotone, citando la Convenzione di Amburgo e gli accordi tra il governo italiano e quello libico siglati nel 2017 (che prevedono l’istituzione di “campi di accoglienza temporanei in Libia, sotto il controllo esclusivo del Ministero dell’Interno libico, in attesa di rimpatrio o ritorno volontario nei Paesi di origine” e l’impegno del governo italiano “a fornire supporto tecnico e tecnologico agli organismi libici preposti al contrasto dell’immigrazione clandestina), e i rapporti dell’alto commissario Onu del 2021, sostiene che “allo stato attuale non è possibile considerare la Libia un luogo sicuro ai sensi della Convenzione di Amburgo, in quanto il contesto libico è caratterizzato da gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani e della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati provenienti dalla Libia”.

Aiuto legittimo

Per il giudice, tutti questi elementi «sono sufficienti per escludere l’esistenza di qualsiasi qualificazione delle operazioni effettuate dalla guardia costiera libica, con personale armato e senza individuazione di un luogo sicuro conforme ai parametri internazionali sopra delineati, operazioni di salvataggio, in il senso riconosciuto da molteplici fonti internazionali”. Per questo motivo, aggiunge il giudice “vista l’inesistenza di una concomitante operazione di salvataggio effettuata dalla guardia costiera libica, nessun provvedimento di allontanamento è giustificabile nei confronti dell’unica nave che ha effettuato operazioni in adempimento del dovere assoluto di salvataggio in mare ”.

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