perché viene revocato il Consiglio di Amministrazione – .

perché viene revocato il Consiglio di Amministrazione – .
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Manfredonia. Come anticipato, con un recente decreto, il Commissario Straordinario del Comune di Manfredonia, Dott Rachele Grandolfoha deliberato di revocare “per giusta causa e con effetto immediato”, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di ASE spa, Centola Michelecon il ruolo di Presidente, Leone Massimocon il ruolo di Amministratore Delegato e Lucia Murgolocon la carica di vicepresidente.

IRREGOLARITÀ NELLA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA SOCIALE AI SENSI DELL’ART. 29 STATUTO
“Sempre con riguardo al rispetto delle norme di legge ed in particolare dell’art. 29 dello Statuto Sociale, si evidenzia l’inconsueto modus operandi della Società che, con nota n. 1-89 del 29.03 scorso, ha convocato per il 30.04 prossimo l’Assemblea Ordinaria dei Soci, per l’approvazione del Progetto di Bilancio
esercizio chiuso il 31.12.2023 e relativi allegati, dichiarando di allegare alla predetta nota il bilancio, la relazione sulla gestione del bilancio, la relazione sul governo societario, che invece, non essendo presenti nella nota di cui sopra, sono stati trasmessi 18 giorni dopo poi con nota n. 1-103 del 15.04 ultimo”

CONSULENZA ESTERNA
L’“incarico di elevata professionalità per lo svolgimento del servizio di consulenza direzionale riguardante l’area amministrativa, finanziaria e di controllo di gestione per un periodo di 24 mesi” è stato affidato a omissis, dottore commercialista e revisore legale con esperienza nella consulenza direzionale, nel controllo di gestione e nei progetti di investimento , per un totale di € omessi.

L’attuale CEO è stato selezionato come membro del Consiglio di amministrazione, giusta determinazione dirigenziale n. 410 del 24.03.2023, proprio in quanto “esperto in materia di finanza e controllo soprattutto di società a partecipazione pubblica”, profilo quindi analogo a quello del consulente incaricato omesso.
Tuttavia, il comma 3 dell’art. 11 del Regolamento in materia di analogo controllo del Comune di Manfredonia, approvato con DCC n. 38 del 12.10.2016 ss.mm.ii., recita quanto segue: […] In particolare, le società partecipate dovranno acquisire specifici indirizzi dall’
organi comunali competenti, previo esame da parte della STRUTTURA, in relazione agli atti
riguardante:
A. […]
B. Il conferimento di incarichi per prestazioni professionali di qualsiasi genere,
C. […]
Tale previsione normativa non viene rispettata dall’attuale Consiglio di Amministrazione che non ha presentato né ex ante né ex post
le decisioni assunte al riguardo agli organi di controllo competenti.
Qualora, inoltre, fosse stato richiesto almeno un preventivo parere in merito alla suddetta scelta dell’
ricorrere a tale consulenza, l’analoga struttura di controllo e/o gli organi comunali competenti avrebbero
hanno potuto esprimere il proprio parere in merito ed eventualmente evidenziare le criticità connesse a questa iniziativa.

PERSONALE AZIENDALE
Dalla planimetria fornita risulta che il numero complessivo dei dipendenti, alla data attuale, è di n. 102 unità, di cui n. 8 addetti amministrativi/tecnici e n. 94 lavoratori. Dall’esame della documentazione acquisita è emerso che alcuni dipendenti, anche di recente assunzione, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sono gravati da pregiudizi di polizia. “Tra i dipendenti c’era omissis (fino al 29 febbraio) e omissis era il primo padre del secondo. omissis, dalle buste paga della LUL risulta essere inquadrato nella fascia 6A ed assunto dal 13/12/1988, con la qualifica di supervisore, con retribuzione mensile netta per il mese di gennaio 2024 di € omissis. omissis, dalle buste paga LUL, risulta essere inquadrato nella fascia J ed assunto il 31/01/2022, con qualifica di lavoratore, con retribuzione mensile netta per il mese di gennaio 2024 di € omissis.

In merito all’omissione si segnala una Sentenza, emessa dal Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, n. 2048/22 del 26/05/2022, con cui viene respinta la richiesta di riconoscimento di compiti superiori, ossia di livello 7A. Tale sentenza deriva da un ricorso presentato il 15/6/2020, per il riconoscimento delle mansioni superiori svolte, ovvero quelle di capo settore e capo servizio, tipiche del 7°/8° livello funzionale, quantificate in euro 18.108,51, pari alla differenza tra i livelli 6A e 7A, oltre alle ore straordinarie quantificate in € 12.896,00.

Nella citata Sentenza, il Tribunale del Lavoro di Foggia ha respinto la richiesta avanzata dagli omissis non essendo stato accertato lo svolgimento delle mansioni superiori e nessun testimone ha confermato l’effettuazione di lavoro straordinario. Pertanto, il giudice dott. Notarnicola ha respinto la domanda del ricorrente, condannandolo al rimborso delle spese, quantificate in € 3.200,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e PAC.

A seguito di tale sentenza, gli omissis hanno proposto ricorso al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro e Previdenza Sociale. Prima dell’udienza di merito, le parti hanno raggiunto un accordo formale, con il verbale di conciliazione n. 10/2024 del 23/01/2024, con la quale l’ASE ha riconosciuto alla omissis la somma lorda di € omissis, per tacere la primaria richiesta economica di € omissis quale differenza di classificazione funzionale e € omissis, in quanto
straordinari, nonché inquadramento di 7° livello con decorrenza dal 01/01/2024.

I suddetti omissis, all’esito delle indagini di polizia svolte, sono stati tratti da provvedimenti restrittivi della libertà personale del marzo scorso: – omissis è stato rinchiuso in carcere per i reati di peculato, concussione, concussione, lesioni personali gravi, violenza privata e minacce; – omesso, è stato ristretto agli arresti domiciliari per i reati di lesioni personali gravi, in collaborazione con il padre Michele. omissis, tra l’altro, come già precisato nella relazione, è stato posto in pensione a partire dal 1° marzo circa, a seguito di un formale accordo con il vertice aziendale in merito ad un contenzioso di lavoro per il riconoscimento delle mansioni superiori. omesso, poiché tratto da un provvedimento restrittivo della libertà personale, è stato sospeso dalle funzioni e dalla retribuzione. Si precisa che, a seguito dell’aggressione ad un dipendente dell’azienda, i due omissi sono stati assegnati ad altri incarichi dalla vecchia compagine aziendale o collocati, per ragioni di opportunità, presso i due CCR (Centri Comunali di Raccolta di Manfredonia) ubicati nella lontana dalla sede principale, sebbene tale episodio non abbia dato luogo all’adozione di alcun provvedimento disciplinare.

Solo dopo l’esecuzione delle misure restrittive della libertà personale, lo scorso 22 marzo, l’attuale amministratore delegato ha avviato un separato procedimento disciplinare nei confronti di omissisi quali, pur minacciati dall’omissis, avrebbero comunque accettato di utilizzare e/o consegnare beni e mezzi della Società ai fini privati ​​della stessa.”.

Con riferimento a quanto dedotto nella predetta relazione, si precisa che la giusta causa di revoca dell’amministratore può consistere non solo in fatti che costituiscano un significativo inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica, ma anche in fatti che ledere il pactum fiduciae, ove oggettivamente idoneo a far venir meno la fiducia riposta all’atto della nomina sulle attitudini e capacità dell’amministratore (cfr. Cass. 23 marzo 2017, n. 7475; Cass. 15 ottobre 2013, n. 23381; Cass. 12 settembre 2008, n.23557). Tra le condotte evidenziate nella predetta segnalazione, quella posta in essere risulta particolarmente grave
da parte dell’amministratore che non solo è rimasto impotente rispetto alla grave situazione di illegittimità esistente all’interno dell’organizzazione del personale aziendale (come si legge in un articolo de “L’Immediato” reperibile al seguente link L’Ase di Manfredonia si chiamava “ AFE-Azienda Omissis Ecologica”. Eppure la politica non ha mai fermato le omissioni – Immediato è emblematico a questo proposito: “Vorrei premettere che il vero nome di ASE Spa è AFE Spa, Azienda omissis Ecologica, questo per rappresentarvi. il potere di omissis, in definitiva l’azienda era sua”. Questa la scioccante dichiarazione fornita agli inquirenti da un dipendente dell’azienda di servizi ecologici di Manfredonia, municipalizzata dal Comune, riportata nell’ordinanza cautelare del gip omissis”), ma ha deciso di conciliare la controversia di lavoro promossa dal sig. omissis, nonostante la sconfitta di quest’ultimo in primo grado, secondo i termini economici e normativi sopra descritti, creando di fatto patti ed intese avvenuti al di fuori di ogni paradigma di legalità con soggetti, tra cui politici, uno dei quali è stato raggiunto con un provvedimento cautelare (in primis evitando l’omissione di dover pagare alla società le spese legali che era stata condannata a pagare in primo grado), come emerso dall’inchiesta “Giù le mani”.

Gli estratti dell’ordinanza di applicazione di una misura cautelare personale danno chiara impressione di questa grave circostanza: “L’altra questione su cui ha esposto l’omissis….. riguardava la sua sconfitta nel giudizio promosso presso il Tribunale del Lavoro di Foggia contro ASE SpA per il riconoscimento di doveri superiori e la conseguente condanna al pagamento delle spese del ricorrente. In particolare, l’omissis pretendeva di non risarcire alla società le spese legali che era stato condannato a rimborsare, poiché nessun altro dipendente in casi simili lo aveva fatto prima…”. Da un’intercettazione riportata nel suddetto provvedimento giudiziario: “Sono sincero con voi… con me anche se non mi danno il settimo grado e oltre… rinuncio alla cosa… l’importante è che dopo…..o chi per lui… Mi impegno che portino mio figlio almeno al secondo… al terzo livello…”.

Al riguardo occorre sottolineare quanto emerge dalla citata relazione del direttore Tedeschi e del tenente Bisceglia, e cioè che il sig. omissis, al quale l’attuale dirigenza ha riconosciuto, nell’ambito del citato accordo di conciliazione, benefici economici e l’inserimento nel settimo livello, fu rinchiuso in prigione per i reati di peculato, concussione, concussione, lesioni personali gravi, violenza privata e minaccia, contestati con riferimento a comportamenti tenuti nell’ambito del rapporto di lavoro con ASE spa; Occorre, inoltre, dare specifica evidenza anche alla circostanza di deliberazioni assunte direttamente dal Consiglio di Amministrazione, in luogo dell’organo assembleare, come previsto dallo statuto, in merito alla remunerazione dell’organo amministrativo, fissando limiti di spesa a favore degli dell’amministratore oltre l’importo massimo stabilito dalla legge.

Decisioni assunte, insomma, non solo in violazione della legge, ma al di fuori di ogni corretto rapporto tra gli organi, anche attribuendo al Consiglio di Amministrazione poteri che lo statuto attribuisce all’Assemblea. Nello specifico, quindi, la “giusta causa” di revoca riguarda circostanze integranti inadempimenti imputabili agli amministratori e comportamenti posti in essere dagli stessi, quali quelli a cui si è voluto dare specifica evidenza, che minano l’affidamento dei soci sulle attitudini e capacità dell’attuale organo amministrativo, tanto più grave in un contesto critico, come fotografato dalla citata inchiesta giudiziaria, che
mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni fino al punto di infrangerla.

Esistono le condizioni per procedere alla revoca degli amministratori attualmente in carica, garantendo un assetto societario in netta discontinuità con il passatoa tutelare gli interessi degli enti pubblici partecipanti, finalizzati esclusivamente al soddisfacimento immediato e diretto dei bisogni essenziali delle comunità di riferimento”.

 
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