escluse le persone disabili e vulnerabili. Che succede – .

Escluso dall’indennità di inclusione: vediamo nel dettaglio cosa è successo in Lombardia e cosa fare in questa situazione. (scopri le ultime novità su bonus, Rdc e indennità unica, su Invalidità e Legge 104, sui mutui, sulle tasse, sulle offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratuitamente su WhatsApp, Telegram e Facebook).

Cosa è successo in Lombardia per quanto riguarda gli esclusi dall’assegno di inclusione?

In Lombardia, a seguito della riforma che ha introdotto l’assegno di inclusione (Adi) al posto del reddito di cittadinanza, si è verificata una grosso intoppo burocratico che impedisce alle famiglie svantaggiate di ricevere i benefici a cui hanno diritto.

Questo problema è sorto perché nella Regione le ASST (Azienda Socio Sanitarie Territoriali) non sono collegati alle Aziende locali di Tutela Sanitaria (ATS), differenza strutturale non considerata dalla riforma né dalle circolari ministeriali e INPS.

I servizi socio-sanitari devono certificare, tramite un servizio online fornito dall’INPS, l’ condizioni disagiate delle persone e programmi di cura e assistenza entro sessanta giorni. Questo sistema però non funziona per le ASST lombarde, in quanto gli operatori non possono accedere alla procedura e quindi l’erogazione del sussidio viene bloccata.

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In attesa che i sistemi informativi comincino a comunicare in modo efficace, le persone in situazioni svantaggiate, come quelle che soffrono di disturbi psichiatrici o di dipendenze, si trovano in una situazione condizione di stalloaggravato da problemi finanziari come l’incapacità di pagare l’affitto e le bollette.

Famiglie che prima percepivano il reddito di cittadinanza adesso non ricevono più alcun sostegnoche hanno ulteriormente aggravato la loro situazione.

Le ASST lombarde hanno segnalato il problema all’INPS, ma Sto ancora aspettando direttive. Nel frattempo, molte famiglie sono rimaste senza sostegno, con un numero di beneficiari molto inferiore alle previsioni iniziali del governo.

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Qual è l’indennità di inclusione?

L’Indennità di inclusione (ADI) si tratta di una misura introdotta a livello nazionale con l’obiettivo di contrastare la povertà, la vulnerabilità e l’esclusione sociale delle persone più deboli.

La misura promuove percorsi di inclusione sociale e professionale, formazione e politiche attive del lavoro, ed è stata istituita a partire dal 1° gennaio 2024.

L’ADI è stata definita dall’articolo 1 del decreto legislativo 4 maggio 2023, numero 48, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, numero 85.

Questo vantaggio offre a sostegno finanziario e facilita l’inclusione sociale e professionale. È condizionato alla verifica delle disponibilità economiche della famiglia e all’adesione ad un programma personalizzato di attivazione socio-lavorativa.

Questo supporto è diviso in due parti:

  • Integrazione del reddito familiare fino ad un certo limite (citazione A)
  • Aiuti specifici per le famiglie residenti in una casa in affitto con contratto regolarmente registrato (quota B)

Chi sono le persone considerate svantaggiate?

Sono considerati dentro condizioni svantaggiate diverse categorie di persone che necessitano di un sostegno specifico. Tra questi figurano persone con disturbi mentali o dipendenze, vittime di tratta o di violenza di genere, persone con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali con un grado di invalidità compreso tra il 46% e il 66%, ex detenuti o sottoposti a misure alternative alla detenzione, e individui che affrontano difficoltà abitative estreme come i senzatetto.

Queste persone devono esserlo responsabili di servizi sanitari o sociali o coinvolti in percorsi assistenziali integrati.

Non è richiesta la dichiarazione di svantaggio per i minori, gli anziani over 60 o le persone con disabilità già considerate fragili secondo i criteri ISEE, né per i nuclei familiari con un solo adulto e componenti vulnerabili.

Come si può certificare la situazione di svantaggio?

condizione svantaggiata è definita sulla base degli obiettivi e della durata degli interventi e dei servizi inseriti nei piani di sostegno all’autonomia o nei progetti individuali di assistenza, gestiti dalle amministrazioni sociali o socio-sanitarie.

Quando fa domanda per l’indennità di inclusione, il richiedente deve autocertificare il tuo stato di svantaggio fornire dettagli quali l’organismo che ha rilasciato la certificazione, il numero identificativo (se disponibile), la data di rilascio e la conferma di essere stati presi in carico e inseriti in un progetto personalizzato o in un programma di cure, specificando anche l’organismo responsabile se diverso da chi ha rilasciato la certificazione.

Tale certificazione deve essere già in essere e valida al momento della presentazione della domanda e serve a stabilire l’idoneità al beneficio economico dell’Assegno di Inclusione.

Come funziona l’indennità di inclusione?

Il beneficio economico atteso dall’ADI inizia a decorrere dal mese successivo a quello in cui il richiedente sottoscrive l’Accordo di Attivazione Digitale del Nucleo Familiare (PAD), purché l’istruttoria si concluda con esito positivo.

Il beneficio viene erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronico (Carta Inclusione o Carta ADI) per un periodo di tempo periodo massimo di 18 mesi consecutivi, con possibilità di rinnovi di 12 mesi dopo una pausa di un mese. Dopo ogni ciclo di rinnovo di 12 mesi, è prevista una pausa di un mese.

L’importo destinato ad integrare il reddito familiare può essere divisosu richiesta all’atto della presentazione della domanda o successivamente, tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano la potestà genitoriale o rientrano nella scala di equivalenza ADI, assegnando a ciascuno la propria quota.

Escluso dall'indennità di inclusione
Escluso dall’assegno di inclusione – L’immagine mostra un disabile triste su sedia a rotelle.

Quando avviene il pagamento dell’indennità di inclusione?

Dal 27 febbraio 2024 l’INPS ha iniziato a versare la mensilità di febbraio 2024 per le famiglie che hanno presentato domanda entro gennaio 2024 e che hanno già ricevuto i pagamenti il ​​26 gennaio o il 15 febbraio, a condizione che sussistono ancora i requisiti per ricevere l’assegno.

Il ddate di pagamento successivi alla prima erogazione vengono programmati come segue:

  • 27 marzo 2024
  • 26 aprile 2024
  • 28 maggio 2024
  • 27 giugno 2024
  • 27 luglio 2024

Per le domande presentate entro febbraio 2024 con PAD firmato nello stesso mese, la prima rata verrà effettuata il 15 marzo, mentre la rata mensile di aprile verrà versata il 26 aprile.

Le domande presentate a partire da febbraio vedranno riconosciuti i pagamenti a partire dal mese successivo alla firma del PAD, a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria.

Le date di pagamento per le future domande, una volta positiva l’istruttoria e firmato il PAD, sono così previste:

  • Per le domande di febbraio 2024, il primo pagamento avverrà il 15 marzo 2024.
  • Per le domande di marzo 2024, il primo pagamento avverrà il 16 aprile 2024.
  • Per le domande di aprile 2024, il primo pagamento avverrà il 15 maggio 2024.
  • Per le domande di maggio 2024, il primo pagamento avverrà il 15 giugno 2024.
  • Per le domande di giugno 2024, il primo pagamento avverrà il 16 luglio 2024.

FAQ sugli esclusi dall’assegno di inclusione

Chi non ha diritto all’assegno di inclusione?

Un nucleo familiare non può percepire l’assegno di inclusione nei 12 mesi successivi alla data di dimissioni se uno dei suoi componenti risulta disoccupato perché ha lasciato volontariamente il lavoro. Sono, tuttavia, escluse da tale norma le dimissioni per giusta causa e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro che avvengano attraverso una procedura di conciliazione prevista dalla legge.

Quando verrà persa l’indennità di inclusione?

L’indennità di inclusione è temporaneamente sospesa durante i periodi contrattuali di lavoro fino a sei mesi, ma viene ripristinata alla loro conclusione.

Cosa fare se la domanda per l’assegno di inclusione viene respinta?

L’istanza di riesame deve essere trasmessa all’ufficio INPS competente per territorio entro 30 giorni dalla notifica dell’esito. È anche possibile proporre ricorso legale.

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