Automobilista da Guinness dei primati: un autovelox sulla Lecce-Brindisi, nei pressi di Trepuzzi, lo ha fotografato mentre sfrecciava a soli 0,2 km/h ed è scattata la multa. È successo il 4 aprile. Eppure, chi ha ricevuto una multa per eccesso di velocità sa, se si è avventurato nella lettura della denuncia, che alla velocità rilevata dalle apparecchiature (autovelox, telecamere laser, tutor) va sottratto il 5%, con un minimo di 5 km/ H. Se dopo aver effettuato questa operazione il risultato è superiore al limite scatterà la sanzione. Altrimenti l’automobilista è salvo. È la famosa tolleranza, prevista dall’articolo 345 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, laddove si legge: “È stabilito che per i controlli di velocità, qualunque sia l’attrezzatura utilizzata, si applica una riduzione pari al 5% al valore rilevato con un minimo di 5 km/h”.
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In pratica la lettura di 76 km/h diventa, ai fini dell’eventuale violazione e delle relative sanzioni, 70,20 km/h (-5 km/h). Tuttavia, la necessità di ricostituire i budget per la sicurezza stradale e l’evoluzione tecnologica richiedono misurazioni più raffinate. Insomma, sembra quasi di essere proiettati in competizioni automobilistiche dove si viaggia sul filo dei millesimi. Si tratta, quindi, di una valutazione effettuata solo con l’ausilio di apparecchiature elettroniche, e considerato il superamento del limite, appena superiore a quello imposto, l’automobilista non è in grado di verificare il rispetto del limite “di un centesimo”, perché è inevitabilmente condizionata da alcuni parametri empirici esterni (ad esempio l’esatto calibro del tachigrafo, del pedale dell’acceleratore) che impediscono la verifica simultanea e certa della velocità effettiva.
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Ebbene, questo famigerato ordigno ha colto un automobilista che “superava di 0,2 km/h il limite imposto” di 110 km/h e, se è anche la Corte di Cassazione, ha ricordato con l’ordinanza 3698/2019 che nessuna sanzione deve essere elevata nei confronti di quelli che superano leggermente il limite, quindi Giovanni D’Agatapresidente del Rights Desk, auspica che “l’organismo inquirente prenda atto di quanto accaduto e provveda all’annullamento del verbale con il ricorso amministrativo senza che il malcapitato debba rivolgersi al giudice di pace e sborsare anche le spese di il contributo unificato che si avvicina praticamente a quello dell’intero rapporto se versato entro cinque giorni”.