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il servizio Striscia la Notizia e il parere del DPO [VIDEO] – .

il servizio Striscia la Notizia e il parere del DPO [VIDEO] – .
il servizio Striscia la Notizia e il parere del DPO [VIDEO] – .

Polemica per un caso accaduto in un comune del Veneto, dove la pubblicazione “selvaggia” di dati personali online sta mettendo a rischio la privacy dei cittadini: ne abbiamo parlato con il DPO Gianluca Lucarelli, della società Toorange Srls, commentando un recente servizio di Striscia la notizia.


In un recente servizio televisivo “Striscia la notizia“, andato in onda ieri sera, il corrispondente Moreno Morello ha acceso i riflettori su una questione che sta suscitando molte preoccupazioni tra i residenti. Il rapporto ha evidenziato come il sito ufficiale del Comune pubblicare ordini e ingiunzioni contenenti dati personali dei cittadini, compresi nomi, date di nascita e indirizzi.

Il Comune del Veneto dove non viene rispettata la privacy dei cittadini secondo Striscia la Notizia [VIDEO]

Le presenti informazioni, accessibili a chiunque visiti il ​​sito, riguardano le persone che non sono colpevoli di crimini gravi, ma solo per piccole infrazioni. Un esempio emblematico è quello di un cittadino di cui sono state esposte le generalità per aver lasciato il cane senza guinzaglio in un’occasione.

La divulgazione di tali dati personali ha sollevato dubbi sulla legittimità e sull’adeguatezza di queste pratiche. Secondo la normativa sulla privacy, i dati personali dovrebbero essere resi pubblici solo in presenza di una giustificazione adeguata e proporzionata. Tuttavia, nel caso esposto da Morello, la trasparenza amministrativa sembra aver oltrepassato i confini della riservatezza individuale.

Di seguito il video del servizio andato in onda nella puntata di ieri sera.

La storia ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato alcuni cittadini apprezzano la trasparenza delle autorità comunali, ritenendo che possa fungere da deterrente contro comportamenti scorretti. D’altro canto, molti esprimono preoccupazione per la propria sicurezza e per il rischio di esposizione a potenziali abusi, dovuti alla diffusione indiscriminata dei dati personali.

Striscia la Notizia suggerisce che una soluzione semplice potrebbe essere quella di oscurare i dati personali nelle pubblicazioni online. Tuttavia, questa proposta solleva ulteriori domande. Forse non sarebbe più rispettoso della legge sulla trasparenza non rendere affatto pubblici questi dati invece di oscurarli?

Il parere di Gianluca Lucarelli, DPO di Toorange Srl

Ne abbiamo parlato con Gianluca Lucarelliamministratore unico della società Toorange Srls e che ricopre il ruolo di DPO in molti enti pubblici e comuni d’Italia, che ha discusso ampiamente con noi su questo tema che tocca da vicino i diritti dei cittadini.

Ai sensi del GDPR, il trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici è lecito solo se necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, co. 1, lettere c ed e).

In ogni caso, il titolare o i responsabili sono tenuti a rispettare i principi di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione”, secondo cui i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, co. 1, lett. a e c, del il GDPR).

È pertanto necessario che il Dirigente o il Delegato, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, verifichi se il documento da pubblicare contenga dati personali e, in caso affermativo, valuti se tali dati possano essere pubblicati senza violare il diritto alla riservatezza dell’interessato. soggetto a cui si riferiscono.

Per quanto riguarda le ordinanze comunali, esse entrano in vigore con due modalità distinte:

  • con pubblicazione all’albo pretorio;
  • con avviso o comunicazione personale (registrata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata) ai destinatari.

Le due opzioni sono alternative (entrambe le forme di acquisizione di efficacia non possono coesistere) e dipendono dalla natura e dai destinatari della misura stessa (se rivolta alla generalità dei cittadini o se diretta a singoli destinatari). Per quanto riguarda, quindi, le ordinanze, la regola generale da rispettare è la seguente:

  • Nella bacheca online dovranno essere pubblicate solo le ordinanze di carattere generale, rivolte ad una pluralità di soggetti, altrimenti non facilmente raggiungibili (esempio: chiusura delle scuole per maltempo; divieto di uso dell’acqua; regolamentazione della circolazione e parcheggi; divieto di irrigazione degli orti e dei giardini; misure per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ecc.);
  • Le ordinanze rivolte a soggetti con cui viene loro imposto di fare o non fare qualcosa devono essere “notificate” agli interessati e non pubblicate (ingiunzioni/ingiunzioni di pagamento; violazioni edilizie; Trattamento sanitario obbligatorio – TSO e Assistenza sanitaria obbligatoria – ASO, ecc).

Ritengo, tuttavia, che alcune modalità di pubblicazione delle ordinanze per adempiere ad un obbligo legale da parte degli Enti siano corrette, come ad esempio avviene per la verifica mensile dei dati relativi ad immobili e opere realizzate illegalmente. Si tenga presente che la legge parla di dati, quindi i riferimenti normativi; il numero progressivo, la data di emissione e l’oggetto della stessa, potranno essere oggetto di pubblicità legale e quindi pubblicati all’albo pretorio con l’accortezza di NON inserire i dati personali del destinatario a cui è stato notificato il provvedimento (la sostituzione del nome e cognome dell’interessato con le iniziali non è sufficiente per anonimizzare i dati. Il rischio di identificazione è più probabile quando restano anche informazioni contestuali che lo rendono identificabile) interessato es. residenza, data di nascita, luogo di lavoro).”

Una riflessione finale

Gli esperti di privacy sottolineano quindi che è vietata la pubblicazione dei dati personali dovrebbero sempre rispettare il principio di proporzionalità e necessità. In situazioni come quella documentata, la trasparenza amministrativa dovrebbe essere bilanciata con il diritto alla privacy dei cittadini, evitando di esporre inutilmente dettagli che possono portare a conseguenze negative per gli interessati.

In conclusione, il rapporto “Striscia la Notizia” solleva un importante dibattito sull’equilibrio tra trasparenza e privacy. È fondamentale che le amministrazioni comunali adottino misure adeguate per proteggere i dati personali dei cittadini, garantendo al contempo una gestione trasparente ed efficace dell’informazione pubblica. Trovare un compromesso che rispetti entrambi i principi è una sfida cruciale per garantire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e la tutela dei loro diritti fondamentali.

Fonte: articolo della redazione di lentepubblica.it

 
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