Gli aventi diritto al voto in Piemonte sono 3.642.739 – La Guida – .

Gli aventi diritto al voto in Piemonte sono 3.642.739 – La Guida – .
Gli aventi diritto al voto in Piemonte sono 3.642.739 – La Guida – .

Gli aventi diritto al voto in Piemonte sono 3.642.739, nel 2019 erano 3.616.191. Cinque anni fa votarono 2.290.361 (63,34%). Ci sono 4.796 sezioni elettorali.
I candidati alla carica di presidente sono 5 contro 4 cinque anni fa, i candidati nelle liste regionali 50 contro 40 nel 2019 e i candidati nelle liste distrettuali 531 contro 535 nel 2019.

Per la dodicesima legislatura il Piemonte ha una propria legislazione: tante le novità.

Il Piemonte torna alle urne per la dodicesima volta nella sua storia, con l’obiettivo di eleggere il presidente e i consiglieri regionali che comporranno l’emiciclo di Palazzo Lascaris. La prima volta fu nel 1970. Verrà proclamato Presidente della Regione il primo candidato della lista regionale che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi all’interno del singolo collegio regionale.

La nuova legge

Quest’anno però c’è qualcosa di nuovo. Il Piemonte ha adottato una nuova legge elettorale che prevede alcune modifiche rispetto al passato. Dopo un lungo iter in Commissione e in Consiglio regionale, infatti, lo scorso 19 luglio l’Assemblea Subalpina ha approvato la legge 12 del 2024, che tra l’altro tratta della rappresentanza dei territori con i seggi attribuiti in modo proporzionale, prevede i supplenti dei consiglieri nominati consiglieri e stabilisce la parità di genere nelle votazioni: chiunque decida di esprimere due preferenze dovrà necessariamente scegliere due candidati di sesso diverso, altrimenti non verrà presa in considerazione la seconda preferenza. Inoltre si prevede che nessuno dei due sessi, sia nelle liste elettorali che nelle liste regionali, possa essere rappresentato oltre il 60%, con la massima alternanza possibile.

La sostituzione

Quando parliamo di sostituzione ci riferiamo alla sospensione dalle funzioni dei consiglieri eletti per il periodo in cui esercitano le loro funzioni consiglieri. Questi consiglieri, arrivati ​​al grattacielo di piazza Piemonte, saranno sostituiti dai supplenti in via Alfieri. Se diventa consigliere un eletto nel sistema proporzionale, subentra il primo escluso dalla lista e dal collegio elettorale; se il consigliere è stato eletto nella lista, questi è sostituito dal primo escluso a livello regionale, dalla lista alla quale il candidato è correlato.
Il supplente resta in carica per tutto il tempo della carica nell’esecutivo: i consiglieri potranno comunque subentrare come consiglieri in caso di rimpasto che li veda coinvolti in prima persona, escludendo quindi i supplenti.
In ogni caso il Presidente del Consiglio può nominare fino ad un massimo di 3 consiglieri esterni, come da Statuto. In totale possono esserci fino a 11 consiglieri, mentre prima della modifica statutaria del 2012 erano fino a 14.
Con una modifica allo Statuto della Regione Piemonte, a partire dalla prossima dodicesima legislatura, è stata introdotta la figura di due sottosegretari, con la contestuale cancellazione dei consulenti del presidente.

Le soglie e le firme

Ci sono delle soglie: potranno entrare in Consiglio le coalizioni con almeno il 5% dei voti validi e le liste che non sono unite in coalizione o fanno parte di una coalizione che non ha superato la soglia del 5%, che singolarmente hanno ottenuto più superiore al 3%.

50 consiglieri, oltre al presidente

I consiglieri restano 50, come nella scorsa legislatura (prima della modifica del 2012 erano 60) e la loro elezione è determinata dall’articolo 10 della legge elettorale: quaranta sono i consiglieri regionali da eleggere sulla base di liste concorrenti, con sistema proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti nelle singole circoscrizioni elettorali; gli altri dieci vengono eletti nella cosiddetta lista della coalizione o del partito vincitore, cioè “con un sistema maggioritario basato su liste regionali concorrenti”, come prevede il decreto.
Le circoscrizioni elettorali e i 40 posti disponibili sono così suddivisi:
Alessandria (407mila abitanti) 4 seggi; Asti (208mila abitanti) 2 posti; Biella (170mila abitanti) 2 sedi; Cuneo (580mila abitanti) 5 posti; Novara (361mila abitanti) 3 seggi; Torino (2 milioni e 208mila abitanti) 21 posti; Vco (154mila abitanti) 1 sede; Vercelli (166mila abitanti) 2 posti.
Come accennato, “i restanti dieci seggi, pari a un quinto del totale, sono assegnati con sistema maggioritario, sulla base delle liste regionali di ciascun candidato alla presidenza del Consiglio, salvo quanto previsto con riferimento al premio di maggioranza e la garanzia della rappresentanza delle minoranze”, che secondo la nuova legge elettorale non può avere meno di 20 rappresentanti, salvo il caso in cui la maggioranza alle urne raggiunga o superi il 60% dei voti: solo in questo caso estremo si arriva a 18 opposizioni rappresentanti.
Il premio di maggioranza determina che la coalizione vincente otterrà almeno il 55 per cento dei seggi, o 28, in caso di vittoria con una percentuale inferiore al 45 per cento dei voti validi; almeno il 60% dei seggi, cioè 30, con voti compresi tra il 45 e il 59%, infine 32 seggi con il 60% dei voti validi.

Dopo aver calcolato, nella circoscrizione regionale unica, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, si individuano le circoscrizioni alle quali assegnarle:
Per ciascun gruppo di liste viene redatta una graduatoria delle circoscrizioni elettorali, ottenuta disponendo in ordine decrescente i risultati della suddivisione:
resti di ciascuna lista elettorale / rapporto elettorale elettorale (QEC);
sulla base di tale graduatoria, in ciascuna circoscrizione vengono assegnati i seggi appartenenti a ciascun gruppo di liste.

Posto prenotato
La riserva di un seggio a favore del candidato alla Presidenza secondo classificato comporta la perdita dell’ultimo seggio per effetto delle liste circoscrizionali a lui collegate, attribuite nella circoscrizione unica regionale (vedi slide n. 13 sulla procedura di riparto dei seggi) i restanti seggi distrettuali).
Qualora tale gruppo di liste risulti legittimato ad ulteriori seggi a seguito dell’applicazione della garanzia di rappresentanza delle minoranze, l’ultimo seggio per tale motivo ottenuto verrà sacrificato.

 
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