Perché il giornalismo sotto copertura è legittimo

Perché il giornalismo sotto copertura è legittimo
Perché il giornalismo sotto copertura è legittimo
Articolo 51 del Codice penale ha che “l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere (…) esclude la punibilità”. In altri termini, sulla base di un bilanciamento di interessi, l’interesse della persona che agisce nell’esercizio di un diritto prevale sull’interesse tutelato dalla legge penale.

Il diritto di cronaca può costituire una giustificazione, ovvero un fattore cosiddetto “discussivo”, per eventuali reati commessi dal giornalista con la pubblicazione di una notizia, ad esempio il reato di diffamazione (articolo 595 del Codice penale) o il reato di interferenza illecita nella vita privata (arte. 615-bis del codice penale). La punibilità del reato può essere escluso se sono soddisfatte tre condizioni: la notizia deve essere vera o verosimile; deve esserci un interesse pubblico a conoscere i fatti; l’esposizione deve essere continentale, cioè fatta in modo misurato. Questi tre principi, sui quali si fonda la legittimità della pubblicazione della notizia – e in alcuni casi anche la legittimità dellaattività svolta per ottenere la notizia stessa – sostanziano il concetto della cosiddetta “essenzialità dell’informazione”. Tale concetto è richiamato dalle citate Norme Deontologiche, ove si afferma (art. 5) che “il giornalista garantisce il diritto all’informazione sui fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione”.

L’attività giornalistica gode di un regime derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria a tutela della riservatezza. riservatezza delle persone, specie se note o se esercitano funzioni pubbliche, sempre nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione. Nelle Norme Deontologiche, infatti, è specificato (art. 6) che la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata del soggetto cui la notizia si riferisce «quando l’informazione, anche circostanziata, è indispensabile per l’originalità del fatto o la relativa descrizione delle particolari modalità in cui è avvenuto, nonché per la qualificazione dei protagonisti».

In altri termini, la stampa può divulgare dati personali e “sensibili”, purché indispensabili nel senso indicato dalla legge. Quanto alle “persone note o che esercitano pubbliche funzioni”, la loro “sfera privata” non può ritenersi lesa se le notizie o i dati oggetto della notizia hanno “rilevanza sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”. Per questo motivo, i dati personali, anche “sensibili”, possono essere pubblicati purché pertinenti e pertinenti allo scopo della notizia nel contesto della quale sono raccolti.

Da quanto esposto, emerge che la legittimità della pubblicazione di informazioni relative a dati personali “sensibili”, tra cui le opinioni politiche, non può essere determinata in astratto. È necessario un bilanciamento pratico – in primis da parte del giornalista, e poi eventualmente del giudice in caso di contenzioso – per valutare se la notizia rivesta un rilevante “interesse pubblico”, per cui il diritto di cronaca prevalga sugli altri diritti, e quali elementi della notizia stessa siano essenziali ai fini informativi.

Di recente, in un’intervista con il Corriere della Serail consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio Francesco Saverio Marini ha sollevato un’obiezione all’indagine di Fanpageaffermando che “sia la normativa nazionale che quella europea definiscono le opinioni politiche come dati sensibili, vietandone la diffusione”. Come abbiamo visto, vi sono casi in cui la diffusione di tali dati è consentita e pertanto l’obiezione secondo cui le informazioni relative alle opinioni politiche non potrebbero mai essere pubblicate appare infondata.

Nell’indagine di Fanpagela ricorrenza dell’interesse pubblico è attestata dal fatto che oggetto dell’inchiesta sono dirigenti di Gioventù Nazionale, personaggi noti, che in alcuni casi collaborano o hanno collaborato con esponenti di spicco di Fratelli d’Italia. Tra i dirigenti di Gioventù Nazionale oggetto dell’inchiesta giornalistica ci sono ad esempio Flaminia Pace, presidente del circolo Pinciano di Gioventù Nazionale, ed Elisa Segnini, responsabile della segreteria della deputata Ylenja Lucaselli (sia Pace che Segnini si sono dimessi a seguito delle indagini).

In secondo luogo, come chiarito E Fanpagei contenuti dell’inchiesta sono stati “riportati dai maggiori quotidiani internazionali”, proprio per la loro rilevanza.

Inoltre, come hanno sottolineato Sono Il sole 24 ore Secondo gli avvocati Carlo Melzi d’Eril e Giulio Enea Vigevani, quest’ultimo professore di Diritto costituzionale presso l’Università Bicocca di Milano, c’è un altro motivo per cui l’interesse pubblico ritorna sulle notizie divulgate dall’inchiesta di Fanpage«Da quando Giorgia Meloni ha guidato il governo, in Italia e ancor di più in Europa, ci si è interrogati sull’effettivo ripudio dell’ideologia della sua gioventù, sulle idee e le reali aspirazioni dei militanti del suo partito, e più in generale sull’effettiva adesione ai principi democratici di una forza politica che proviene da una tradizione completamente opposta e che non sembra rinunciare a una certa duplicità», hanno scritto i due avvocati. «E allora, un’inchiesta giornalistica che rivela una palese contraddizione tra le dichiarazioni pubbliche della classe dirigente e gli umori di almeno una parte della base, ancora intrisa di rigurgiti fascisti e razzisti, è chiaramente di pubblico interesse».

 
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