i divieti entrano in vigore durante il periodo di massimo pericolo – .

i divieti entrano in vigore durante il periodo di massimo pericolo – .
i divieti entrano in vigore durante il periodo di massimo pericolo – .

Fiumicino, 8 giugno 2024 – Nella stagione estiva si ripresenta il fenomeno dell’ incendi boschivicompresi quelli che, estendendosi anche alle aree di interfaccia urbano-rurale, provocano danni gravi ed estesi al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, oltre a rappresentare un serio pericolo per la sicurezza pubblica e privata.

Come stabilito dall’ordinanza dell’Unione n. 29 del 7/6/2024, con l’obiettivo di evitare lo sviluppo di incendi di interfaccia, nel periodo di grave pericolo confermato per l’anno 2024 dal 15 giugno al 15 ottobre, nonché durante il periodo di allerta, che coincide con tutti i fine settimana e i giorni festivi non domenicali dall’inizio di maggio alla fine di ottobre, in tutte le aree del Comune a rischio incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti è severamente vietato:

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far esplodere mine o utilizzare esplosivi;
  • utilizzare fiamma o utensili elettrici per tagliare i metalli;
  • utilizzare motori (ad eccezione di quelli utilizzati per l’esecuzione di lavori forestali autorizzati e non in contrasto con i Regolamenti di Polizia Generale e Forestale e con le altre norme vigenti), stufe o inceneritori che producano scintille o brace;
  • aprire o pulire le fasce tagliafuoco con l’uso del fuoco;
  • fumare, lanciare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere qualsiasi altra operazione che possa creare un rischio immediato o intermedio di incendio;
  • svolgere attività pirotecniche, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio conosciute come lanterne volanti dotate di fiamma libera, nonché altri articoli pirotecnici;
  • sostare o parcheggiare sopra la vegetazione secca con veicoli a motore caldo;
  • transitare e/o parcheggiare veicoli su strade non asfaltate all’interno di aree boschive ad eccezione dei veicoli di servizio e delle attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  • tenere erbacce e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, soprattutto in prossimità di abitazioni ed edifici.

L’ordinanza definisce anche la disposizioni per gli enti di gestione delle infrastrutture e dei servizi in merito a:

  • Attività ad alto rischio esplosivo
  • Fuochi d’artificio e fiamme libere
  • Obbligo di realizzare fasce protettive nei campi coltivati ​​a cereali e foraggi
  • Obbligo di realizzare fasce protettive sui terreni delle aree urbane periferiche
  • Divieto di bruciare stoppie e residui vegetali
  • Divieto di bruciare la vegetazione spontanea sui terreni incolti e maggesi e la loro gestione
 
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