Riceve i soldi per il ricovero e ha un lavoro. Ma per il TAR non c’è alcuna anomalia – .

Riceve i soldi per il ricovero e ha un lavoro. Ma per il TAR non c’è alcuna anomalia – .
Riceve i soldi per il ricovero e ha un lavoro. Ma per il TAR non c’è alcuna anomalia – .

Aveva guadagnato una somma superiore a quella prevista dall’assegno sociale, perdendo così a norma di legge il diritto ai benefici previsti dall’assegno sociale.ospitalità. Un quadro che aveva portato la prefettura di Firenze a revocare il provvedimento, condannandolo a rimborsargli le spese per i servizi di cui ha usufruito anche se non ne aveva più diritto. Ma il TAR si è pronunciato in favore del 30enne originario del Pakistan protagonista di questa vicenda, essenzialmente perché quest’ultimo, al momento dell’adozione del provvedimento prefettizio, era disoccupato. Una storia che viene dalla Toscana e che, secondo quanto riportato oggi dal quotidiano Il Mar Tirreno, risale agli ultimi mesi. A seguito delle verifiche effettuate, è emerso che nel 2022 il migrante in questione aveva lavorato nel periodo di fruizione delle misure di accoglienza, percepindo un reddito di circa 10.500 euro (come emerso dalla certificazione unica presentata nel 2023).

In questo modo ha di fatto superato l’importo economico dell’assegno sociale, fissato in 6.085,43 euro. E una volta venuta a conoscenza della situazione, secondo quanto si legge nella sentenza, la prefettura ha quindi proceduto “organizzato lì revoca delle misure di accoglienza per superamento dell’importo dell’assegno sociale 2022”, ingiungendo “al ricorrente verranno rimborsate le spese sostenute per gli interventi di cui ha beneficiato (calcolate sulla base del costo lordo pro capite e giornaliero della convenzione tra ente gestore e prefettura) riferite al periodo dal 1° gennaio 2023 al 28 agosto 2023 e quantificato in euro 6.864”. Il trentenne stranierovedendosi revocata l’accoglienza, aveva a quel punto deciso di ricorrere al TAR, soffermandosi sul fatto che al momento dell’emanazione del provvedimento prefettizio si trovava nuovamente senza lavoro.

E il TAR ha accolto la sua richiesta, sostenendo che aver lavorato, guadagnando una cifra superiore all’assegno sociale, non rappresenta un elemento sufficiente per consentire a un migrante di uscire dal sistema di accoglienza. Perché secondo i giudici i lavori, non essendo continuativi nel tempo, non hanno permesso al trentenne straniero di raggiungere ilautonomia economica.

A rafforzare questa tesi, il tribunale ha posto l’accento sul fatto che l’anno successivo a quello impugnato l’uomo ha lavorato solo un mese, percepindo un guadagno di poco superiore ai 2mila euro per l’intero 2023.

“La condizione economica del ricorrente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato – hanno spiegato i giudici del Tar – era ben lontano da quello del 2022, che ne rappresentava soltanto uno parentesi. L’amministrazione non ha effettuato una valutazione sulla sufficienza e sulla continuità del reddito da lavoro”.

 
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