![Chiarimenti in merito all’affidamento diretto di un accordo quadro. Dichiarazione del Presidente del 5 giugno 2024 – Associazione dei Segretari Comunali e Provinciali](https://it.italy24.press/temp/resized/medium_2024-06-12-540983c4d0.jpg)
Tratto da: ANAC
L’ANAC, con nota del presidente del 5 giugno 2024, fornisce chiarimenti in meritola possibilità di ricorrere all’affidamento diretto di un accordo quadro e via conseguenti attuali modalità di acquisizione della CIG e trasmissione dei relativi dati ed informazioni, in risposta a diverso domande poste sull’argomento.
La dichiarazione del Presidente dell’ANAC si compone dei seguenti paragrafi:
- Gli Accordi Quadro nel nuovo codice dei contratti pubblici
- L’interesse delle stazioni appaltanti a ricorrere all’affidamento di un accordo quadro
- I presupposti e le condizioni per l’eventuale ricorso all’affidamento diretto di un accordo quadro
- Le possibili modalità di acquisizione della CIG e di trasmissione dei dati nei casi di affidamento diretto di un accordo quadro.
L’ANAC precisa che l’accordo quadro, disciplinato dall’articolo 59 del d.lgs. 36/2023, è uno strumento contrattuale, e non una procedura di affidamento, che consente di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare in un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, ove applicabile, le quantità previste. La sua definizione è contenuta nella lettera n), dell’articolo 2 dell’Allegato I.1 al codice – che ricalca la precedente formulazione della lettera iii) dell’articolo 3 del decreto legislativo 50/2016 –
La normativa si limita a stabilire:
- il limite massimo di durata del contratto, non superiore a 4 anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, con particolare riferimento all’oggetto dello stesso;
- l’obbligo di indicare il valore stimato dell’intera operazione contrattuale;
- il divieto di utilizzare accordi quadro per eludere l’applicazione del codice o per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.
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