Soccorso migranti, il Tribunale di Crotone conferma il rilascio della nave della ong Humanity

Quella della guardia costiera libica è stata un’operazione di salvataggio “inesistente” e pertanto “non si riscontrano condotte ostruzionistiche” nei confronti di Humanity 1” che, in questo contesto, è stata l’unica nave ad intervenire per adempiere, nel senso riconosciuto dalla normativa internazionale, fonti, al dovere di soccorrere i migranti in mare”.

Con questa motivazione il giudice della sezione civile del Tribunale di Crotone, Antonio Albenzio, ha emesso un’ordinanza con la quale ha confermato la sospensione del fermo amministrativo a cui era stata sottoposta la nave della ONG tedesca Humanity 1 dopo il salvataggio di 77 persone. migranti avvenuta il 4 marzo scorso nel canale di Sicilia. Alla nave della ONG tedesca SOS Humanity è stato assegnato il porto di sbarco a Crotone dove è stata poi trattenuta dalle autorità italiane.
Già il 18 marzo la sezione civile del Tribunale di Crotone aveva disposto la sospensione dell’arresto a seguito di un ricorso della ong tedesca. Il 17 aprile il giudice ha sentito le parti: oltre ai legali di SOS Humanity, tramite la Procura della Repubblica di Catanzaro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità Portuale, il Ministero dell’Interno, la Questura di Crotone, il Ministero dell’Interno Economia e la Sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Crotone.

Personale libico armato

L’Avvocato ha ribadito l’accusa rivolta alla nave umanitaria di non aver rispettato l’ordine di allontanamento formulato dalla motovedetta libica coinvolta nelle operazioni di salvataggio dei migranti. Il giudice, nell’ordinanza cautelare in pendenza dell’udienza di merito che si terrà il 26 giugno, dopo l’esame delle norme che disciplinano il salvataggio in mare e la qualificazione giuridica di luogo sicuro, sostiene che «non può ritenersi che l’attività perpetrata dalla guardia costiera libica si qualifica come un’attività di salvataggio proprio per le modalità con cui tale attività è stata svolta.
Costituisce, infatti, circostanza incontrovertibile e documentata che il personale libico era armato e che, nel corso di tali attività, aveva anche sparato colpi di arma da fuoco; Parimenti, è circostanza desumibile dalla corrispondenza documentale che nessun luogo sicuro risulta essere stato reso noto dalle stesse autorità libiche intervenute per coordinare le operazioni di recupero dei migranti sul posto”.

Albenzio, citando la Convenzione di Amburgo, gli accordi tra i governi italiano e libico del 2017, e il rapporto 2021 dell’Alto Commissariato Onu, sostiene che “allo stato attuale non è possibile considerare la Libia un luogo sicuro ai sensi della Convenzione di Amburgo, in quanto il contesto libico è caratterizzato da gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani e poiché la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati non è mai stata ratificata dalla Libia”. Per questo motivo, “considerata la mancanza di una concomitante operazione di salvataggio effettuata dalla guardia costiera libica, nessun ordine di allontanamento è giustificabile nei confronti dell’unica nave che ha effettuato operazioni in adempimento del dovere assoluto di salvataggio in mare”. (Maniglia)

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