Consulenti del Lavoro – Sì all’accredito del compenso da Super ACE senza richiesta del visto – .

Consulenti del Lavoro – Sì all’accredito del compenso da Super ACE senza richiesta del visto – .
Consulenti del Lavoro – Sì all’accredito del compenso da Super ACE senza richiesta del visto – .

Sì all’utilizzo dell’indennizzo in F24 senza apporre il bollo di conformità dei crediti della Super ACE e dei bonus edilizi ricevuti tramite incarico da un concessionario che gestisce la rete telematica del “gioco legale”, con le somme dovute a titolo di PREU (prelievo tributario unico) e 0,8% sugli importi giocati. Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate nelladomanda n. 139/2024. Il concessionario richiedente chiedeva, tra l’altro, se la compensazione tra debiti e crediti verso diversi enti tributari, utilizzando il modello F24, riguardasse anche il credito Super ACE e, nello specifico, se tale credito d’imposta potesse essere utilizzato in compensazione delle somme dovute a titolo di PREU e di 0,8% sulle somme giocate. E ancora: se la dichiarazione dei redditi in cui è indicato questo credito Super Ace (sezione RS, riga RS112A, colonna 9) fosse soggetta all’obbligo di apporre il timbro di conformità. Dopo aver richiamato quanto previsto dalla normativa in materia (in primis, art. 19 del D.Lgs. n. 73/2021 e art. 121 del D.Lgs. n. 34/2020), e richiamati i chiarimenti contenuti nelle risposte al quesito n. 395/2023 e n. 113/2024, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che è possibile compensare le somme di debito dovute a titolo di PREU e canone concessorio (debito di “natura non fiscale”) con crediti d’imposta della Super ACE e per interventi edilizi acquisiti attraverso il cessione del credito. Per quanto riguarda, invece, l’apposizione del timbro di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui è indicato il credito Super ACE, l’Erario ha evidenziato quanto previsto dall’art. 1, comma 574 della legge n. 147/2013. I contribuenti che, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute d’acconto, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiederne l’apposizione dell’approvazione di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo relativo alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.


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