entrata in vigore anticipata di un mese – .

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AAnticipando di un mese i tempi di realizzazione rispetto allo scorso anno, con l’avvicinarsi della stagione estiva, il sindaco Francesco Italia ha fatto ha emanato un’ordinanza, immediatamente esecutiva, in materia di prevenzione incendi e pulizia dei terreni incolti.

Il provvedimento, proposto dal settore della Protezione Civile e ulteriormente ampliato rispetto ai precedenti nelle sue previsioni e prescrizioni, vieta assolutamente l’accensione di fuochi di qualsiasi genere e la combustione in cantiere di residui vegetali, anche derivanti da sfalci o potature, di materiale silvicolo o agricolo anche se prodotti da aziende.

Tutte le misure di prevenzione contenute nell’ordinanza dovranno essere adottate entro il 15 maggio e la loro esecuzione dovrà essere comunicata entro il giorno 22 alla Polizia Ambientale agli indirizzi: [email protected] E [email protected].

Nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre, in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli, lungo strade e percorsi autostradali e ferroviari, parchi e pinete urbane ricadenti nel territorio comunale, sarà vietato accendere fuochi o utilizzare fiamme libere o apparecchi elettrici che producano scintille; Inoltre, è vietato fumare o gettare sigarette, compiere qualsiasi azione che possa generare fiamme libere e provocare incendi, svolgere attività pirotecniche, accendere fuochi d’artificio, sostare su aree con erba e vegetazione secca.

Nello stesso periodo, inoltre, i singoli proprietari, inquilini e gestori dei terreni rustici e delle aree agricole incolte, delle aree verdi urbane incolte, i proprietari di ville, gli amministratori di edifici con annesse aree verdi, i gestori di cantieri, strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree verdi, dovranno pulirli, eliminando le sterpaglie e tagliando siepi e rami, rimuovendo rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendoli in condizioni tali da non aumentare il pericolo. Particolare attenzione, al fine di prevenire l’innesco di incendi di interfaccia, è dovuta “alle zone limitrofe agli abitati per il perimetro esterno di 200 metri e interno di 50 metri”.

È fatto obbligo ai detentori, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo ferrovie ed autostrade, nonché in prossimità di edifici o impianti e in prossimità di lotti chiusi e confini di proprietà, di mantenere l’efficienza delle fasce di protezione, ovvero realizzare una fascia di protezione antincendio larga non meno di dieci metri, lungo tutto il perimetro del fondo. Questa fascia di protezione, per proprietari, gestori o gestori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive, centri residenziali si estende per venti metri.

La distanza dovrà essere ragionevolmente aumentata in relazione ai singoli e particolari casi in modo da non costituire un evidente pericolo per le abitazioni. L’Ordinanza detta poi una serie di disposizioni riguardanti le attività agricole stagionali di semina, raccolta e trebbiatura. I proprietari di terreni seminativi devono garantire una fascia tagliafuoco non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro.

L’ordinanza prescrive inoltre di mantenere libera da vegetazione l’area attorno ai serbatoi degli impianti di gas di petrolio liquefatto per un raggio di 20 metri e 10 metri attorno alle case coloniche, fienili e stalle per letame; per coprire i tubi di scarico delle trebbiatrici a scoppio con sistemi parascintille; accendere fuochi aperti vicino alla vegetazione.

Durante tutto l’anno è vietato gettare dagli automezzi fiammiferi, sigari o sigarette ed ogni altro tipo di materiale acceso o incandescente o comunque lasciarli a terra; e l’obbligo, per chiunque abbia effettivamente disponibilità di terreno, di mantenerlo sempre in buone condizioni di manutenzione e decoro, con particolare attenzione alle sterpaglie e alle condizioni igieniche del luogo.

La legge contiene anche le sanzioni amministrative derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni stabilite, graduato a seconda della gravità della violazione accertata. E’ prevista la denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

Gli uffici della Protezione Civile invitano i cittadini a collaborare segnalando tempestivamente il principio di incendio alle autorità competenti e fornendo le informazioni necessarie alla sua identificazione; e di registrarsi e utilizzare l’APP “Anch’io Segnalo”, predisposta dal Dipartimento regionale della Protezione Civile che consente la segnalazione di situazioni di pericolo ma che non deve essere utilizzata per richieste urgenti di aiuto in quanto non sostituisce la chiamata di emergenza.

26 aprile 2024 | 03:38
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