Mastrangeli emette un’ordinanza – .

Dal 15 giugno 2024 al 15 ottobre 2024 è vietato nelle aree a rischio di incendio boschivo e in quelle immediatamente adiacenti ad esse (aree boschive, cespugliose o alberate, comprese eventuali strutture e infrastrutture realizzate dall’uomo poste all’interno, terreni coltivati ​​o incolti e pascoli vicini): accendere fuochi di ogni genere; utilizzare fiamma o utensili elettrici per tagliare i metalli; gettare o depositare a terra qualsiasi materiale acceso o in fiamme; compiere azioni o operazioni che, comunque, possano creare pericolo di incendio immediato o intermedio; svolgere attività pirotecniche; transitare e/o parcheggiare veicoli su strade non asfaltate all’interno di aree boschive ad eccezione dei veicoli di servizio, di soccorso e dei veicoli per attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

L’ordinanza, firmata dal sindaco di Frosinone Riccardo, specifica inoltre disposizioni per gli enti proprietari o concessionari delle strade, proprietari o concessionari delle reti ferroviarie, concessionari delle reti idriche, fognarie e di depurazione e i consorzi di bonifica, per gli enti gestori della rete elettrica, nonché per i titolari di attività produttive e/o commerciali ad elevato rischio esplosivo e/o infiammabile ubicate in aree a rischio di incendio boschivo o in quelle immediatamente adiacenti ad esse. Vengono inoltre specificate le disposizioni riguardanti l’attività pirotecnica. L’ordinanza illustra inoltre gli obblighi di realizzazione di fasce di protezione, i divieti di bruciare stoppie e residui vegetali, i divieti di bruciare la vegetazione spontanea sui terreni incolti e incolti e la loro gestione, unitamente alle disposizioni per la gestione delle aree boschive e delle aree turistiche e ricettive. attività.

L’inosservanza degli obblighi e dei divieti indicati comporterà l’applicazione di sanzioni, anche penali, già previste dalla normativa vigente. Ogni altra violazione delle disposizioni dell’ordinanza per la quale non sia già prevista specifica sanzione è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000. Per tutto quanto non previsto dall’ordinanza si rinvia a quanto previsto dal “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025” approvato con DGR del Lazio 228/2023.

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