Con il 730 2024 precompilato non si devono portare al Caf le ricevute delle spese sanitarie.

Con il 730 2024 precompilato non si devono portare al Caf le ricevute delle spese sanitarie.
Con il 730 2024 precompilato non si devono portare al Caf le ricevute delle spese sanitarie.

La dichiarazione dei redditi 2023 precompilata non richiede la presentazione di ricevute o fatture per le spese sanitarie. È sufficiente mostrare il riepilogo dettagliato delle spese sanitarie presente nel modulo precompilato. Questa è una delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle guide sui benefici delle dichiarazioni 2024 pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

730 precompilato 2024, facciamo chiarezza

Per quanto riguarda la detrazione delle spese sanitarie in caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modificazioni, il Caf o il professionista devono verificare la corrispondenza delle spese con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzate per predisporre la dichiarazione precompilata dichiarazione.

In alternativa, il contribuente può esibire il riepilogo dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 con la quale si certifica che la presente dichiarazione corrisponde a quella scaricata dal sistema della tessera sanitaria.

Si precisa, inoltre, che nel caso di spese sanitarie rimborsate da compagnie assicurative e casse assistenziali, è sufficiente che il Caf o il professionista abbiano verificato la corrispondenza dei dati riportati nella dichiarazione rilasciata dalle istituzioni con la documentazione fornita da parte del contribuente, risultati della relativa documentazione.

730 precompilato 2024 – Franchigia anche se non tracciata presso strutture accreditate dal SSN

Dal 2020 è possibile la detrazione delle spese sanitarie a condizione che l’onere sia sostenuto tramite pagamento bancario o postale o tramite altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Ad eccezione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché per prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale (art. 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2020).

Per quanto riguarda l’esenzione per le prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o private accreditate al SSN, l’Agenzia delle Entrate precisa che prende come riferimento il soggetto che eroga la prestazione, senza precisare che debba trattarsi di una prestazione erogata in convenzione con il SSN, e si ritiene che il contribuente abbia diritto alle ritenute dovute per i pagamenti effettuati per tutte le prestazioni sanitarie anche se effettuate in contanti da strutture pubbliche e strutture private accreditate al SSN, sia in convenzione con il SSN che in regime privato.

In sintesi, la detrazione delle spese sanitarie non richiede la presentazione di ricevute o fatture, ma solo del rendiconto dettagliato delle spese sanitarie presente nel modulo precompilato.

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