Importante ed innovativa sentenza del tribunale di Reggio Calabria in merito all’acquisto di un veicolo difettoso – .

Il Tribunale di Reggio Calabria ha emesso un’importante sentenza in materia di diritti dei consumatori in caso di acquisto di un veicolo difettoso. Nella fattispecie, un giovane ingegnere aveva acquistato un autoveicolo da un noto produttore italiano di autoveicoli a due e tre ruote.

Tuttavia fin dai primi mesi il veicolo presentava malfunzionamenti all’impianto frenante che, nonostante le varie riparazioni effettuate dalla casa madre, si sono prontamente ripresentati. L’acquirente, esasperato dalle continue visite in officina, ha chiesto la sostituzione del veicolo, ma è stata negata dal venditore. Lo stesso, quindi, ha agito in giudizio con il patrocinio dell’avvocato. Carmela Fulco, di chiedere, in applicazione del codice del consumo, la risoluzione del contratto con rimborso integrale del prezzo.

foto di GNS

La capogruppo ha negato l’applicazione del codice del consumo al caso specifico, ritenendo che l’acquirente, di professione ingegnere, non potesse essere qualificato come consumatore, avendo acquistato il veicolo anche con partita IVA.

Il Tribunale, accogliendo integralmente la tesi difensiva sostenuta dall’avvocato. Fulco ha sancito un importante ed innovativo principio di diritto, primo fra tutti l’acquisto di un bene, anche se effettuato con partita IVA, non esclude, quindi soltanto, l’applicazione del codice del consumo.

L’ingegnere, quindi, può qualificarsi ugualmente come consumatore, con le conseguenti tutele “rafforzate”. Per questo motivo è stato riconosciuto il diritto del giovane consumatore alla risoluzione del contratto di vendita, con conseguente rimborso dell’intero prezzo, nonostante l’acquirente avesse inizialmente richiesto la riparazione del veicolo.

E infatti, per il Tribunale di Reggio Calabria, la riparazione e la sostituzione del bene non conforme devono essere effettuate, oltre che senza spese a carico del consumatore, entro un termine ragionevole e senza notevoli disagi. In questo caso, i disagi ed i disagi subiti dall’acquirente erano divenuti intollerabili, tali da giustificare la richiesta di risoluzione contrattuale, accolta dal Giudice.

 
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