sì alla competenza ABF – .

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Con la Decisione n. 6070 del 21 maggio 2024 I l Comitato di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si è pronunciato sul La competenza dell’arbitro decidere su Ricorsi presentati da ricorrenti vittime di furto d’identità.

IL controversia si sposta da richiesta di risarcimento danni subito dal ricorrente presupposto che, attraverso il furto della sua identitàsconosciuto avere aprire un conto corrente online nel suo nome su cui poi accreditati con somme derivanti da reato.

L’apertura di un conto di questo tipo non era stato impedito di fronte al mancato rispetto da parte dell’intermediario delle misure di adeguata verifica della clientela a distanza fornito da d.lgs. N. 231/2007.

Sono tale account online a nome del ricorrente il proventi di attività fraudolenteche aveva portato al successivo coinvolgimento dell’appellante in un procedimento penale per frode.

IL domanda quale il Collegio di coordinamento è stato chiamato ad esprimere la sua opinione sulla possibilità di qualificare il ricorrente come “cliente” dell’intermediariodato che non solo tra le parti nessun contratto è mai stato conclusoma non ce n’era nemmeno uno nessuna relazione, nemmeno di fattocosicché la domanda avanzata dall’appellante è fondata su negazione di ogni rapporto con l’intermediario.

Nel rispondere positivamente a questa domanda, il Collegio di coordinamento ha affermato il principio Perché integra una “polemica con la clientela” ai sensi dell’art. Vasca 128-bis – e, pertanto, rientra nel competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario – l’ipotesi in cui la parte appellante chieda la risarcimento danni subiti a seguito di frode che ha portato allaaprire un conto corrente fittizio a suo nome tramite furto di identità.

 
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