in tal caso la sostituzione verrà effettuata di diritto utilizzando la normativa Istat-Foi – .

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Prologo

Tutte le clausole revisionali, “più o meno gravose” contenute nei contratti pubblici non possono derogare, a pena di nullità, a quanto previsto dagli articoli 7 e 115 del D.Lgs. 163/06, avendo natura di norme inderogabili, imponendo la sostituzione automatica delle clausole clausola nulla “…con l’utilizzo generalizzato, ai fini della revisione, dell’indice Istat-Foi”.
È stabilito lì Corte di Cassazione, sez. Ho sentito. 3 aprile 2024 n. 8718

Il caso

Il contenzioso giunto all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione riguardava un incarico avente ad oggetto il servizio di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica comunale.
La disciplina applicabile ratione temporis in questo caso è quello contenuto nel decreto legislativo 163 del 2006.
Il contratto prevedeva la clausola di revisione del prezzo, stabilendo un meccanismo di revisione con due distinte percentuali relative a due distinte voci contrattuali: la prima relativa all’ammodernamento, adeguamento, gestione e mantenimento dei costi; la seconda relativa al costo dell’energia elettrica.
La Corte di Cassazione, pronunciandosi sull’onerosità della clausola di revisione, è arrivata a stabilire che in tali casi si debba invece applicare l’indice FOI – a causa della parziale nullità della clausola.

La decisione

La decisione in esame prende le mosse dal contenuto della clausola di revisione prevista dall’art. 23 del CSA (Specifiche di ricorso speciale) che, ai fini della revisione dell’importo da riconoscere annualmente alla società, prevedeva «In ogni caso il corrispettivo contrattuale verrà adeguato annualmente. A tal fine è convenzionalmente stabilito che il compenso annuo possa essere così ripartito in percentuale: a) adeguamento, ammodernamento, gestione e manutenzione: 50%; b) costo dell’energia elettrica: 50%. Per quanto riguarda la quota del corrispettivo relativa alla gestione e manutenzione degli impianti, a partire dal secondo anno contrattuale, l’impresa contraente potrà richiedere l’adeguamento del prezzo interessato in base alla variazione dell’indice FOI-ISTAT – Prezzi al consumo per le famiglie dei lavoratori e degli impiegati relativi all’anno precedente qualora i dati di cui all’art. non sono disponibili. 7, comma 4, lettera c), e comma 5 del D.Lgs. n. 163/06. Per quanto riguarda i prezzi dell’energia elettrica e la tariffa elettrica dovuta in base all’energia utilizzata si farà riferimento al costo medio ponderato in vigore nell’anno di riferimento. […] Per gli adeguamenti dei prezzi si farà riferimento ai prezzi in vigore al momento dell’offerta. Se eventuali tariffe preferenziali addebitate all’EA vengono riconosciute al contraente [n.d.r.: prezzo dell’energia elettrica aggiornato]la tariffa annuale verrà automaticamente adeguata secondo la formula sopra riportata con l’avvertenza che “E” sarà il prezzo corrispondente a tali tariffe agevolate e “Eo” sarà il prezzo corrente di mercato”.
La Corte di Cassazione conferma che nel caso di specie esiste una clausola di revisione dell’importo del canone annuo che risulta “più o meno gravosa”, poiché divisa in due parti distinte: una prima quota (pari al 50% ) si identifica nella variazione dell’indice Istat-Foi; una seconda porzione, riguardante «il prezzo dell’energia elettrica e il corrispettivo elettrico dovuto per la quantità di energia utilizzata» è determinata «con riferimento alla media ponderata del costo vigente nell’anno di riferimento».
I giudici della Suprema Corte investiti della causa stabiliscono come poiché l’art. 7 del D.Lgs. n. 163 del 2006 non ha trovato attuazione, a causa della revisione del prezzo contrattuale in argomento deve essere utilizzato l’indice di variazione dei prezzi per le famiglie dei lavoratori e degli impiegati (indice FOI).
La citata norma, infatti, ha stabilito che «ai fini della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l’Istat, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione ed elaborazione dei dati prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquistati dalle stazioni appaltanti, fornendo un confronto, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. I listini dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura dei servizi consenta la rilevazione di prezzi di mercato, tali rilevazioni sono effettuate dall’Istat di concerto con il Centro nazionale per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39″.
Sulla base di tali dettami normativi, la Corte di Cassazione stabilisce che l’indice FOI costituisce il limite massimo che, salvo circostanze eccezionali che l’impresa è tenuta a dimostrare, la stazione appaltante non può violare nella determinazione del compenso di revisione, in quanto la funzione dell’ Scopo dell’istituto è proprio quello di evitare che i corrispettivi dei contratti pluriennali subiscano aumenti incontrollati tali da sconvolgere il quadro finanziario sul quale è avvenuta l’aggiudicazione e la stipula.
Pertanto, la Corte di Cassazione conclude nel caso in cui nel contratto di appalto venga inserita una clausola di revisione del prezzo, contraria a quanto previsto dagli articoli 7 e 115 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo la dichiarazione di nullità dello stesso, la sostituzione è effettuata di diritto utilizzando la disciplina Istat-Foi.

Tag: Prezzo revisione clausole nulle ingombranti causa sostituzione IstatFoi norme

 
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