PENSIONE, 6 STAGE ANCHE PER VIGILI DEL FUOCO – NSM – .

 23 aprile 2024 1° Tenente. in pensione Antonio Pistillo

Con il comma 98 dell’art. 1, della Legge di Bilancio 2022, come previsto in un articolo pubblicato il 10 gennaio 2022, al personale dei Vigili del Fuoco è stato riconosciuto sei aumenti salariali periodici (i cosiddetti 6 step). In sintesi, ai fini del calcolo della pensione e del TFR, vengono attribuiti incrementi pari al 2,50% ciascuno in numero di:

 1 step a partire dal 1° gennaio 2022;
 2 incrementi a partire dal 1° gennaio 2023;
 3 incrementi a partire dal 1° gennaio 2024;
 5 incrementi a partire dal 1° gennaio 2027;
 6 incrementi a partire dal 1° gennaio 2028.

Il beneficio dei 6 colpi, di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 165/97, comporta un incremento della base pensionistica inizialmente riconosciuta solo al personale delle forze armate e delle forze di polizia civili e militari e progressivamente estesa ai vigili del fuoco con la legge di bilancio 2022,

Con circolare n. 57 del 18 aprile 2024, l’INPS ha finalmente applicato la norma di proroga in favore di tutto il personale cessato dal 1° gennaio 2022, disciplinando anche le modalità delle relative ritenute previdenziali e assistenziali in busta paga.

Quantificazione del tiro

L’aumento della pensione viene calcolato come segue:

 per il personale non dirigente l’incremento del 2,5% è determinato dalla somma del parametro (comprensivo dell’indennità integrativa speciale), della retribuzione individuale di anzianità, delle indennità di infermità e dell’indennità contrattuale di ferie;

 per i quadri, invece, sull’ultima retribuzione comprensiva dell’eventuale biennio e delle indennità di infermità, con esclusione dell’indennità integrativa speciale.

Ritenuta contributiva

Tale incremento è soggetto ai contributi previdenziali ed assistenziali in parte a carico del dipendente; infatti con la busta paga di aprile è stata applicata tale ritenuta e l’importo dovuto per il periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2024 è stato trattenuto in un’unica soluzione. La ritenuta sull’importo mensile di aprile sarà la stessa fino al 31/12/2026 e aumenterà dal 2027, per diventare pienamente operativa nel 2028 (come da tabella sotto: esempio capo dipartimento con 37 anni di servizio) quando il personale in aspettativa verranno assegnati i 6 colpi.

Inoltre, per coloro che cessano dal servizio per dimissioni, l’incremento della base pensionistica è attribuito previo versamento di un ulteriore contributo specifico per gli anni rimanenti fino al raggiungimento del limite di età cronologico previsto per la qualifica posseduta, mentre sono riconosciuti senza ulteriore onere in tutti i casi di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo diverso dalle dimissioni.

Calcolo con le regole del sistema misto o interamente contributivo

Per l’anzianità maturata dal 01/01/1996 o dal 01/01/2012 per il personale con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, il beneficio dei 6 scalini si concretizza in un aumento figurativo pari al 15%, dell’importo voci imponibili su cui grava la contribuzione ordinaria del 33% (8,80% a carico del lavoratore) e, quindi, un importo contributivo maggiore che costituisce il trattamento pensionistico complessivo per coloro che si trovano nel sistema totalmente contributivo, mentre rappresenta solo una quota parziale (cd quota C) per coloro che dal 01/01/2012 si trovano nel sistema retributivo misto o pro quota, il cui trattamento complessivo prevede tre quote. Relativamente a quest’ultimo, per l’anzianità maturata al 31/12/95 e al 31/12/2011, i 6 step sono determinati secondo le regole del sistema retributivo, ovvero sulla base dei tassi di performance previsti dall’art. 54 del DPR n. 1092/73, in base all’anzianità al 31.12.95 per i lavoratori misti e al 31.12.2011 per le retribuzioni pro quota.

Personale in congedo

L’INPS provvederà, presumibilmente in automatico, alla restituzione delle pensioni a partire dal 02/01/2022, 02/01/2023 e 02/01/2024, riconoscendo rispettivamente un incremento del 2,5%, del 5% e del 7,5% base pensionistica per la determinazione delle quote retributive (quota A e B) e in aumento figurativo rispetto alla quota C, con contestuale recupero dei contributi previdenziali.

In relazione al TFS, l’INPS si è riservato di emanare provvedimenti con successivo messaggio, tuttavia la legge prevede che in caso di licenziamento per raggiunti limiti di età o per inabilità/morte, i sei passaggi rilevano anche per ai fini della determinazione dell’importo del trattamento di fine rapporto. .

Con le tabelle seguenti, nel primo esempio vengono evidenziate le differenze dei trattamenti pensionistici senza e con gli incrementi e nel secondo gli incrementi conseguenti alle riliquidazioni.

Esempio: Capo Dipartimento assunto il 15/02/87, pensionato per limiti di età 15/02/2026 col sistema misto

Esempio: Capo Dipartimento in pensione per limiti di età con il sistema retributivo

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV Al Fondo Comini, in Bolognina oggi e domani prende vita il primo ‘Sbadabam Festival’ – .
NEXT Netanyahu e Sinwar, i due nemici giurati costretti a contestare la tregua nella Striscia – .