Ecco l’ordinanza di Bari sul pericolo incendi boschivi per l’anno 2024 – .

Ecco l’ordinanza di Bari sul pericolo incendi boschivi per l’anno 2024 – .
Ecco l’ordinanza di Bari sul pericolo incendi boschivi per l’anno 2024 – .

BARI – Pubblicata a Bari l’ordinanza sindacale sul pericolo incendi boschivi, come previsto dal DPGR Puglia n. 260 del 06.07.2024 recante “Dichiarazione dello stato di grave pericolo per incendi boschivi sull’intero territorio della Regione Puglia. Anno 2024”, che decreta il periodo di massimo pericolo per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2024.

Considerando che con la stagione estiva aumenta il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbacce e arbusti di ogni genere, l’amministrazione comunale ha deciso di adottare misure idonee a prevenire ed evitare i rischi di incendi nonché a tutelare, al tempo stesso, , sicurezza pubblica e privata.

Pertanto, l’ordinanza sindacale, sulla base delle motivazioni esposte nel DPGR regionale, al punto II, vieta a chiunque di:

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far esplodere mine o usare esplosivi;
  • utilizzare fiamma o apparecchi elettrici per tagliare i metalli;
  • utilizzare motori (ad eccezione di quelli utilizzati per svolgere lavori forestali autorizzati e non in contrasto con la PPMPF e le altre norme vigenti), stufe o inceneritori che producano scintille o braci;
  • mantenere in funzione fornaci, forni a legna e discariche pubbliche e private non controllate;
  • fumare, lanciare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere qualsiasi altra operazione che possa creare un rischio immediato o intermedio di incendio;
  • svolgere attività pirotecniche, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio conosciute come lanterne volanti dotate di fiamma libera, nonché altri articoli pirotecnici;
  • transitare e/o parcheggiare veicoli su strade non asfaltate all’interno di aree boschive;
  • transito con veicoli a motore fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e locali, gravate da servizi di pubblico trasporto, ad esclusione dei veicoli di servizio e delle attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  • abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive.

La stessa disposizione ordina i seguenti comportamenti e provvedimenti:

  • i proprietari, affittuari e gestori dei campi di coltivazione dei cereali, al termine delle operazioni di mietitura-trebbiatura, devono tempestivamente e contemporaneamente realizzare una fascia protettiva attorno al perimetro e all’interno della superficie coltivata, libera da ogni residuo vegetale, per una larghezza e una larghezza continua e costante di almeno quindici metri, o comunque tale da garantire che l’incendio non si propaghi all’ambiente circostante e/o zone limitrofe. La fascia di protezione, indipendentemente dalle operazioni di raccolta e trebbiatura, dovrà essere comunque realizzata entro il 15 giugno;
  • al fine di prevenire il verificarsi di danni alle proprietà pubbliche e private e per non destare allarme, è vietato bruciare stoppie e paglia e vegetazione presente al termine delle colture cerealicole e foraggere nonché residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale durante il periodo di grave pericolo di incendio
  • ai proprietari, affittuari e affittuari, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o di riposo, o di colture arboree insistenti nel territorio comunale, per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolo, è fatto assoluto divieto di bruciare la vegetazione spontanea, nonché l’obbligo di realizzare, entro il 14 giugno, fasce protettive o preesistenti di larghezza non inferiore a quindici metri lungo tutto il perimetro del proprio terreno, prive di residui vegetali, in modo da impedire eventuali l’incendio, attraversando il fondo, può propagarsi alle zone circostanti e/o limitrofe;
  • i proprietari, affittuari e affittuari, a qualsiasi titolo, di oliveti e vigneti, entro il 14 giugno e per tutto il periodo in cui vige lo stato di grave pericolo, devono provvedere all’eliminazione dei rovi e delle erbe infestanti nonché dei residui colturali che possono essere o diventare causa di accensione e/o propagazione di incendi;
  • i proprietari ed affittuari e/o gestori a qualsiasi titolo di rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, adiacenti alla sede ferroviaria e ricadenti nel territorio comunale, devono effettuare i necessari controlli e eliminazione dei fattori di pericolo come previsto dagli articoli combinati. 52, 55 e 56 del DPR 753 del 07/11/1980 e LR 12/12/2016 n. 38, ciascuno per la parcella di propria giurisdizione;
  • È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, affittuari, enti pubblici e privati ​​preposti alla gestione, manutenzione e conservazione dei boschi di effettuare, entro il 14 giugno, i lavori di ripristino e pulizia, anche meccanica, dei viali tagliafuoco, ove previsti, ed in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, seminativi, pascoli, terreni incolti e cespugliati;
  • entro il 14 giugno, e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolo, i proprietari, affittuari e affittuari a qualsiasi titolo di aree boschive confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché strade, autostrade e ferrovie, centri abitati, abitazioni isolate e gli insediamenti residenziali, turistici, produttivi o di altra natura, devono, a proprie spese, tenere costantemente riservata all’interno della propria proprietà una fascia protettiva, larga almeno cinque metri, libera da erbe infestanti, rovi e specie di necromasse, pregiudicando anche eventuali fenomeni di spazzino e/o ovvero potatura non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo il perimetro del bosco; le predette attività di prevenzione non sono soggette a procedimenti autorizzativi preventivi strettamente connessi alla conservazione del patrimonio forestale;
  • i proprietari, affittuari e affittuari, a qualsiasi titolo, di aree a pascolo, hanno l’obbligo di realizzare, entro il 14 giugno, una fascia di protezione perimetrale libera da vegetazione di almeno cinque metri, e comunque, tale da garantire che il fuoco non si diffonde alle zone circostanti e/o limitrofe;
  • sono tenuti i proprietari, gestori e gestori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (comprese abitazioni e/o aziende agricole isolate) ubicati in aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di incendio. entro il 14 giugno a realizzare, lungo il perimetro del proprio insediamento, una fascia di protezione larga almeno quindici metri, priva di erba secca, arbusti, residui vegetali e ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile. Dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di tutela dell’incolumità pubblica, anche mediante mezzi mobili dotati di cisterne e motopompe, opportunamente equipaggiate su idonei mezzi, per eventuali interventi di spegnimento sugli incendi che dovessero insorgere. . anche ai margini dei suddetti insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita segnaletica ben visibile indicante le vie di fuga ed i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi ed accessibili;
  • lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boschive, cespugliose, alberate e pascolative sulle quali sono presenti polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o infiammabile, entro il 14 giugno dovranno essere adottate tutte le misure precauzionali, comprese realizzazione di apposite fasce di protezione larghe almeno quindici metri, prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, al fine di prevenire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi;
  • chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boschive, cespugliate, alberate e pascolative, comprese eventuali strutture ed infrastrutture realizzate dall’uomo ubicate all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle autorità locali competenti, segnalando ogni elemento territoriale utile per la corretta localizzazione dell’incendio. ‘evento;
  • in occasione del verificarsi di incendi boschivi – salvo giustificato motivo – chiunque è tenuto, ai sensi dell’art.33 del RD3267 del 30.12.1923, a prestare la propria assistenza o prestazione al responsabile delle operazioni di spegnimento, o all’autorità convenzionata;
  • la Società di Gestione Ferroviaria – RFI, l’ANAS, l’Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, la Città Metropolitana di Bari, i Consorzi di Bonifica, il Consorzio ASI, entro il 14 giugno 2024 e comunque per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolo, lungo gli assi stradali di rispettiva competenza (compresi i tratturi) nel territorio comunale con particolare riguardo ai tratti che attraversano aree boschive, cespugliate, alberate e di pascolo presenti nel territorio o in prossimità degli stessi, dovranno provvedere alla pulizia delle banchine, dei fossati e dei pendii, rimuovendo erba secca, residui vegetali, rovi, necromasse, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile al fine di creare, appunto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino all’ambiente circostante e/o o zone limitrofe. I gestori delle strade e ferrovie indicate sono inoltre tenuti ad effettuare la manutenzione periodica della vegetazione arborea mediante potatura, ove necessario, dei rami laterali e delle impalcature, laddove queste tendano a chiudere la carreggiata, per consentire il transito dei mezzi di soccorso. prevenzione incendi.

L’ordinanza prevede inoltre che il Comando del Nucleo Carabinieri Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare – Gruppo Carabinieri Forestali Bari e gli altri organi di polizia, tra cui il Nucleo di Vigilanza Ambientale della Sezione Vigilanza della Regione Puglia, il Servizio di Polizia Metropolitana della Città di Bari Metro, la Polizia Locale di Bari, gli agenti e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché tutti gli altri enti territoriali competenti per legge, assicurano il rigoroso rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave con obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria, le violazioni dei divieti e delle disposizioni di cui al DPGR Puglia n. 260 del 06.07.2024, nonché l’inosservanza delle disposizioni contenute nel punto II dell’ordinanza, saranno puniti con la sanzione amministrativa di un importo pari ad un minimo di 1.032,91 euro fino ad un massimo di 10.329,14 euro. L’inosservanza delle restanti disposizioni della presente ordinanza sarà punita, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/00, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa tra € 25 e € 500. Resta, inoltre, invariato il regime sanzionatorio ordinario previsto dalla normativa di settore.

 
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