Congedo parentale 2024, chiarimenti Inps su come funziona — idealista/news – .

Congedo parentale 2024, chiarimenti Inps su come funziona — idealista/news – .
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L’ultima legge di Bilancio 2024 ha introdotto importanti novità in merito al “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità”. Nel dettaglio, l’indennità è stata aumentata dal 30% al 60% della retribuzione congedo parentale (che solo per l’anno in corso sarà pari all’80%). Ma chi può beneficiarne e come viene richiesto? Scopriamolo insieme grazie ai chiarimenti rilasciati daL’Inps.

Cos’è il congedo parentale

IL congedo parentale si tratta di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, concesso a lavoratrici e lavoratrici, per prendersi cura del figlio nei suoi primi anni di vita «e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali», si legge sul sito dell’Azienda Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Durante questo periodo, i dipendenti percepiscono aindennità finanziaria sostitutiva del reddito da lavoro.

Nello specifico, puoi richiedere una mensilità aggiuntiva da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino, oppure entro sei anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento. Solo per il 2024, l’incremento dell’indennità di congedo parentale, per il mese aggiuntivo, è pari all’80% della retribuzione (invece che al 60%).

Chi ha diritto al congedo parentale

Possono richiedere un mese di congedo parentale, retribuito all’80% della retribuzione:

  • Lavoratori del settore privato;
  • Lavoratori del settore pubblico.

Il congedo parentale può essere concesso ai genitori lavoratori autonomi a condizione che abbiano versato i contributi per il mese (o parte di mese) precedente quello in cui ha inizio il congedo e che durante il periodo di congedo vi sia un’effettiva astensione dal lavoro.

IL congedo parentale consiste di 3 mesi per ogni bambino. L’assegno può essere percepito entro il primo anno di vita del minore (o dal suo ingresso in famiglia) ed è pari al 30% della retribuzione giornaliera convenzionale prevista su base annua dalle norme di categoria lavorativa. La possibilità di usufruire delle ferie decorre:

  • per la madre, dal termine del periodo retribuito di maternità;
  • per il padre, dalla nascita del minore (o dall’ingresso del minore in famiglia).

Congedo parentale, novità per il 2024

novità presentato da Legge di Bilancio 2024 non aggiunge, come precisa l’INPS, un ulteriore mese di congedo parentale retribuito. Semplicemente, si prevede l’aumento dell’indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, di seguito Bilancio 2023). Legge) di tre dovuti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.

L’aumento è riconosciuto a condizione che il mese di congedo parentale è goduto entro 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento e, comunque, non oltre la maggiore età) del minore. La citata normativa prevede che, per il solo anno 2024, sia dovuta un’indennità pari all’80% della retribuzione anziché al 60%.

L’aumento della mensilità aggiuntiva al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) dell’assegno in questione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/affidamentali e riguarda tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato per mesi, per giorni o in modalità oraria.

L’INPS sottolinea inoltre che l’mese aggiuntivo compensato al 60% dello stipendio (80% solo per l’anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere utilizzato fra loro o da uno solo di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra genitori non preclude la possibilità di fruirne negli stessi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Pertanto, nei limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del decreto legislativo n. 151/2001 (10 mesi aumentabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da godere entro 12 anni dalla vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso nell’inserimento nella famiglia del minore in caso di adozione o affidamento e, comunque, non oltre la maggiore età, il congedo parentale di entrambi i genitori o del c.d. “genitore unico” è risarcibile come segue:

  • una mensilità è indennizzata all’80% della retribuzione, entro 6 anni di vita o entro 6 anni dal ricongiungimento familiare in caso di adozione o affidamento del minore;
  • un’ulteriore mensilità è compensata al 60% della retribuzione (80% solo per l’anno 2024), entro 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento del minore;
  • sette mensilità sono indennizzate al 30%, indipendentemente dalla situazione reddituale;
  • i restanti 2 mesi non vengono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del TU

Tag: Congedo parentale INPS chiarimenti lavori idealistanews

 
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