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il Tar rinvia tutti in Cassazione per il ricorso del ministero – .

06 giugno 2024 19:43

di San Francisco

Sospensione del procedimento con rinvio alla Corte di Cassazione. Si fa interessante la vicenda del fallimento del Comune di Terni – già chiuso da cinque mesi, numerose le operazioni concluse nelle ultime settimane con i creditori ancora nella mischia – a causa di ricorso al TAR del Mim, Ministero dell’Istruzione e del Merito. Non esattamente una cifra in gioco mostri650 euro.

DISSISTENZA, LE ULTIME OPERAZIONI

L’OSL il 10 gennaio 2024

Ebbene, cosa è successo? Il ministero ha chiesto l’annullamento – previa sospensione cautelare – della delibera dell’Osl comunicata lo scorso 29 dicembre: sanciva l’esclusione dalla massa passiva del fallimento creditizio di 650 euro. Inoltre, vi è la verifica «presso l’Organismo Straordinario di Liquidazione e, in subordine, il Comune di Terni della esistenza e liquidabilità del credito stesso, relativo al pagamento del contributo unificato iscritto a debito entro il giudizio dinanzi al TAR Umbria 242/2015”. Curioso. Il provvedimento precisa che, in sintesi, il contenzioso è sorto sull’individuazione «del soggetto che, all’esito del giudizio, dovrà farsi carico dell’onere economico del contributo unificato, eventualmente rimborsando il relativo importo alla controparte che lo ha già versato anticipatamente al Tesoro”. All’epoca il ministero aveva chiesto l’annullamento degli atti con cui Palazzo Spada aveva destinato ad altri usi i locali già di proprietà dell’istituto ‘Nucula’.

IL RIFIUTO DI GALA: PER IL PAGAMENTO COMUNALE DI 2 MILIONI DI EURO

Il manager Marcucci con l’assessore Bordoni

Risale al 5 giugno 2023 il primo ‘invito’ dell’ufficio scolastico regionale dell’Umbria al Comune per il rimborso al ministero. Risultato? Una settimana dopo l’amministrazione ha contestato la fondatezza della richiesta perché la richiesta “era riferibile ad un credito rientrante nella massa dello stato di fallimento dell’istituto, con la conseguenza che l’eventuale debito avrebbe dovuto essere gestito dall’OSL”. Il terzetto ministeriale ha poi negato l’esistenza e la liquidabilità del credito, basandosi sul parere con il quale «il responsabile del servizio competente aveva evidenziato che, nel dichiarare la cessazione della materia controversa, la sentenza di questo tribunale non aveva previsto nulla in merito alla sostanziale sconfitta dell’istituto ed aveva infatti disposto il risarcimento delle spese di lite”. L’8 maggio di un mese fa la Corte di Giustizia Tributaria ha dichiarato l’incompetenza passando alla giustizia amministrativa. Palazzo Spada è difeso dall’avvocato Paolo Gennari, l’Osl non si è costituita in tribunale.

PIOGGIA DI TRANSAZIONI

Il TAR dell’Umbria

Risultato? Nell’ordinanza cautelare firmata dal presidente del TAR Pierfrancesco Ungari, si precisa che nel caso di specie «la Corte di giustizia tributaria di Terni ha correttamente ritenuto che la controversia non riguardava la legittimità dell’esercizio del potere tributario, poiché è stato promosso per il recupero presso la controparte (Comune di Terni) dell’importo del contributo unificato precedentemente soggetto a riserva di addebito. La controversia avrebbe dovuto essere portata davanti al giudice ordinario, non essendo in questione la legittimità dell’esercizio di un potere (amministrativo) in riferimento al contributo unificato, con la conseguente posizione di legittimo interesse di chi si ritiene creditore, ma il rapporto credito – debito tra il Ministero ricorrente ed il Comune di Terni in relazione alla pretesa del primo di rimborso, da parte del secondo, dell’importo del contributo unificato già iscritto a debito. Il Ministero, pur proponendo formalmente ricorso, in realtà agisce per il riconoscimento della propria posizione creditrice, contestando le argomentazioni fondate sulla mancata ammissione del credito alla massa passiva”. Il TAR rinvia quindi gli atti alle sezioni unite della Corte di Cassazione.

 
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