vantaggi e criticità del nuovo credito d’imposta – .

vantaggi e criticità del nuovo credito d’imposta – .
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Il Piano Transizione 5.0, disciplinato dalarticolo 38, DL 19/2024è configurato come un’opportunità per tutte le aziende che investono, nel biennio 2024-2025, in progetti di innovazione digitale ed energico, offrendo a credito d’imposta con intensità fino al 45%. e una base informatica potenzialmente ampia.

Il meccanismo di incentivazione appare, tuttavia, eccessivamente complessosia nelle condizioni della domanda che nel processo per ottenerlo, con il rischio di rivelarsi poco attraente soprattutto per le PMI.

In attesa dell’emanazione del decreto attuativo del Mimit, d’intesa con il Mef (previsto entro il prossimo 1.4.2024 anche se il termine non è perentorio), sintetizziamo vantaggi e criticità della nuova agevolazione.

Il credito d’imposta 5.0 rappresenta evoluzione potenziatain chiave digitale ed energetica, di 4.0:

  • predice nove tariffe differenziate in base all’ampiezza degli investimenti complessivi e alla riduzione dei consumi energetici conseguiti, con intensità maggiori rispetto alle misure 4.0 (per gli investimenti complessivi fino a 2,5 milioni di euro le aliquote 5,0 variano dal 25% al ​​45% contro il 20% di 4.0);
  • Si applica a costi di diversa naturacon una base di calcolo potenzialmente molto ampia (un investimento di qualsiasi importo in asset digitali 4.0, in grado di ridurre il consumo energetico, offre la possibilità di agevolare gli investimenti in sistemi di autoproduzione energetica per l’autoconsumo derivante da fonti rinnovabili e relativi sistemi di accumulo dell’energia prodotta, nonché, con limitazioni, la costi di formazione del personale esterno nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi);
  • facilita categorie di software diverse da quelle delAllegato B allegato alla Legge 232/2016o software per monitoraggio continuo e visualizzazione dei consumi energetici ed energia autoprodotta e autoconsumata o che introducono meccanismi di efficienza energetica, nonché software gestionali acquistati congiuntamente ad essi;
  • consente, per impianti fotovoltaici equipaggiati con alcune tipologie di modulil’aumento del costo sostenuto a fini di sovvenzione (a costo pari al 120% e 140% rispettivamente per quelli previsti dall’artarticolo 12, comma 1, lettere b) e c), DL 181/2023);
  • cumulabile con altri sconti riguardanti gli stessi costi, ad eccezione del credito d’imposta per gli investimenti nella singola SEZ (es articolo 16, DL 124/2023) e il credito d’imposta per investimenti 4.0 (ex articolo 1, commi 1051-1063, Legge 178/2020);
  • è caratterizzato da regole di fruizione migliorata rispetto alla 4.0contemplando la possibilità di compensazione in F24 anche in un’unica soluzione, purché entro il 31.12.2025 (oltre tale datal’importo residuo del credito verrà suddiviso in 5 rate annuali di pari importo).

Criticità

Dal punto di vista operativo la misura agevolativa è dentro stand-byin attesa che il decreto ministeriale chiarisca la questione aspetti tecnici cruciali e definirli nel dettaglio aspetti procedurali.

Dal punto di vista tecnico l’aspetto più complesso è sicuramente legato a principale presupposto applicativo dell’incentivo: IL riduzione del consumo energetico derivante da un investimento in asset digitali, nuovi beni strumentali materiali e/o immateriali 4.0.

L’accesso al credito d’imposta 5.0 presuppone, infatti, l’esistenza di una correlazione tra investimenti in beni strumentali 4.0 e riduzione dei consumi energeticia livello di processo (almeno pari al 5%) o a livello di stabilimento produttivo in Italia (almeno pari al 3%), cosa che non si incontra frequentemente: l’incentivo tenderà ad essere più accessibile per investimenti sostitutivirispetto agli investimenti volti ad aumentare la capacità produttiva, all’internalizzazione dei processi o alla diversificazione.

L’argomento attualmente più dibattuto riguarda la modalità di calcolo della riduzione dei consumi energetici, in relazione al parametro storico di riferimento,”il consumo energetico registrato inl’anno finanziario precedente l’inizio degli investimenti”, alla definizione di “scenari controfattuali” prevedeva per le imprese di nuova costituzione e la possibilità di applicarle anche in caso di nuovi processi e linee di produzionealla definizione di “processo interessato dall’investimento” rispetto al quale è possibile valutare il risparmio.

Dal punto di vista degli aspetti procedurali, gli elementi di criticità da tenere a mente sono i seguenti:

  • le tempistiche stringenti e il rischio che il meccanismo di comunicazione preventiva al GSE comporta rapido esaurimento delle risorse disponibili;
  • la complessità del processo per ottenere lo sgravio, che esso richiede il coordinamento di diverse figure professionali (EGE o ESCo, esperti 4.0, revisori legali, formatori qualificati), molteplici comunicazioni al GSE e oneri documentali (la “dicitura” è richiesta su fatture, documenti di trasporto e altri documenti relativi all’investimento);
  • IL costi di gestione dell’intera pratica comprese le certificazioni energetiche ex ante ed ex post”,attestazione dil’interconnessione dei beni al sistema di gestione della produzione aziendale o alla rete di fornitura, l’adeguatezza e la pertinenza delle spese sostenute” E “certificazione dell’effettivo sostegno delle spese ammissibili e della loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’‘Attività commerciale(per le PMI i costi delle certificazioni energetiche saranno riconosciuti a diretta incremento del credito d’imposta fino a 10.000 euro; per le società non soggette a revisione legale verranno riconosciuti i costi di certificazione contabile aumento del credito fino a 5.000 euro).

Il decreto attuativo deve inoltre definire tempestivamente i requisiti dei certificatori/attestatori formatori coinvolti e qualificati, oltre a specificarli meglio il processo di ottenimento e la funzione delle comunicazioni periodiche al GSE.

In sintesi, appare il Piano 5.0 un’opportunità per progetti finalizzati alla doppia transizione digitale ed energetica, soprattutto in presenza di investimenti “guidati” nell’autoproduzione di energia da FER e nella formazione del personale.

Tuttavia, è necessario ottenere effettivamente il beneficio precisione e tempestività della pianificazione degli investimenti e della successiva attuazionepuntualità e correttezza nella gestione degli adempimenti, efficace coordinamento delle figure professionali coinvolte.

 
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