innovazioni operative da luglio – .

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IL blocco risarcitorio per i contribuenti con debiti superiori a 100.000 euro omette le somme soggette a rata.

IL decreto legge approvato dal Governo il 26 marzo interviene anche sul inasprimento della compensazione dei crediti d’imposta prevista dal 1° luglio 2024 per effetto delle modifiche alla Legge di Bilancio, con una deroga che ammorbidisce la norma attualmente in vigore.

Alle misure in merito assegnazione dei creditiche segnano lo stop di fatto all’esperienza del superbonus, il decreto legge ne apporta alcuni correttivo anche delle norme fiscali già vigentiallentare le regole del blocco risarcitorio per i contribuenti con debiti registrati.

Stop al blocco dei risarcimenti in caso di rata del debito: novità operative da luglio

È il comma 2, articolo 4, dello schema di decreto legislativo sulle agevolazioni fiscali approvato dal Consiglio dei ministri il 26 marzo scorso che modifica le norme introdotte dalla legge di Bilancio 2024 sul compensazione dei crediti d’imposta.

Interveniamo nuovamente su quanto previsto dall’articolo 37 del decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che sostituisce integralmente il comma 49-quinquies introdotto dalla Legge n. 213/2023 ed in particolare dal comma 94, lettera b) dell’articolo 1.

La possibilità di utilizzare i crediti d’imposta maturati a titolo di compensazione per i contribuenti debiti registrati di valore superiore a 100.000 euroma con eccezione nel caso di rateizzazione delle somme dovute.

Tra le modifiche apportate si precisa quindi che:

“La disposizione di cui al periodo precedente non si applica con riferimento alle somme oggetto di rateizzazione per le quali non sia intervenuta decadenza.”

Notizie la cui data di entrata in vigore è confermata a partire dal 1 luglio 2024e che si affiancano alle ulteriori specifiche integrazioni con la modifica apportata dal nuovo decreto legislativo.

Blocco dei risarcimenti dal 1° luglio 2024: più chiara portata dei debiti compresi nella soglia dei 100mila euro

Per un’analisi più puntuale delle novità previste nella bozza di testo del nuovo decreto legge (per la cui conferma si attende la pubblicazione della versione definitiva in Gazzetta Ufficiale), è utile confrontare la norma come attualmente previsto rispetto alle prossime modifiche.

Comma 49-quinquies, articolo 37 del decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 223, prevede attualmente quanto segue:

“In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che hanno iscrizioni nel registro delle imposte statali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali sono scaduti i termini di pagamento e i pagamenti sono ancora dovuti o non sono in provvedimenti di sospensione, il diritto di usufruire dell’indennità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. è escluso. 241. La disposizione di cui al periodo precedente cessa di trovare applicazione a seguito della integrale rimozione delle violazioni contestate. Le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater si applicano ai soli fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma”

Il decreto approvato il 26 marzo sostituisce integralmente le disposizioni sopra riportate:

“In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni nel registro delle imposte demaniali e relativi accessori, nonché iscrizioni nel registro o oneri affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate ai sensi della normativa vigente, comprese quelle per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali siano scaduti i termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti sospensivi, il diritto di avvalersi dell’indennizzo di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. . 241, ad eccezione dei crediti indicati alle lettere e), f) eg) del comma 2 del citato provvedimento. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica con riferimento alle somme oggetto di rateizzazione per le quali non sia intervenuta decadenza. Fermo restando quanto previsto dal quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, si applica l’articolo 31 del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78. Le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater si applicano ai soli fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.”

Accanto allo sblocco dei crediti in caso di pagamenti rateali, l’ perimetro dei debiti da considerare per valutare il superamento della soglia dei 100.000 euro. Comprenderà quelli registrati e i carichi affidati relativi a documenti emessi dall’Agenzia delle Entrate, compresi quelli per avvertimenti bonari rilasciato ai fini di recupero crediti non scaduti o inesistenti.

Il blocco dei compensi escluderà in ogni caso i crediti relativi agli importi indicati al comma 2, lettere e), f) eg) dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, e precisamente:

  • e) i contributi previdenziali dovuti dai titolari di una posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • f) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti dei servizi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , N. 917;
  • g) premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

In caso di inapplicabilità delle nuove disposizioni, valgono quelle previste dall’articolo 31 del D.Lgs. 78/2010 che prevede la divieto di risarcimento di crediti relativi ad imposte statali fino all’importo di debiti scaduti di valore superiore a 1.500 euro.

 
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