più alta quella del club biancorosso – .

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Lunedì 3 giugno 2024 – ore 16:09 – Autore: Staff Trivenetogoal

Il giudice sportivo ha comminato due multe a Vicenza e Avellino dopo la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C

MULTA € 3.000,00
LR VICENZA per atti contrari alle norme sull’ordine e sulla sicurezza e per atti violenti commessi da suoi sostenitori, costituenti pericolo per la pubblica incolumità, consistenti nell’aver lanciato:
1. in concomitanza con l’inizio della gara, dal Settore Sud di Standing, razzia in campo, senza conseguenze;
2. al 14° minuto del primo tempo, da parte del Settore Distinti Numerati, fiammata in campo, senza conseguenze;
3. al 19° minuto del secondo tempo, dal Settore Sud di Standing, fiammata in campo, senza conseguenze;
4. al 19° minuto del secondo tempo, dal Settore Sud di Standing, bottiglia vuota in campo, senza conseguenze;
5. dal minuto 19° al minuto 23° del secondo tempo, dal Settore Distinti, in risposta ai lanci effettuati dalla tifoseria avversaria, tre fumogeni verso i tifosi posizionati nel Settore Nord di Standing, condotta che ha portato alla squalifica della partita per quattro minuti;
6. al 97° minuto della partita, dal Settore Sud della Standing, un’esplosione in campo di media potenza, senza conseguenze.
Considerata continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 CGS, valutata la complessiva natura dei fatti, compresa la sospensione della gara e il pericolo intrinseco del lancio di materiale pirotecnico verso i tifosi avversari, e considerate le misure previste e attuate nell’art. applicazione dei modelli organizzativi adottati ai sensi dell’art. 29 CGS (r. proc. federale, RCC).
MULTA € 2.500,00
AVELLINO per atti contrari alle norme sull’ordine e sicurezza e per atti violenti commessi da suoi sostenitori, ubicati nel Settore Scala Nord, costituenti pericolo per la pubblica incolumità, costituiti da:
1. aver lanciato un razzo nell’area di gioco prima dell’inizio della partita, senza conseguenze;
2. nell’aver gettato, al 41° minuto del primo tempo, un bicchiere pieno di liquido nell’area di gioco, senza conseguenze;
3. nel far scavalcare, al minuto 19° del secondo tempo, un proprio tifoso oltre le transenne del Settore Standing Nord, tentando di impossessarsi di una bandierina, prontamente fermato dalle Forze dell’Ordine prima di poter raggiungere il Settore Numerato Distinti riservato ai tifosi avversari;
4. nell’aver lanciato, al 19° minuto del secondo tempo, sul campo di gioco tre petardi di media potenza, senza conseguenze;
5. nell’aver lanciato, dal 19° al 23° minuto del secondo tempo, due petardi e due fumogeni verso i tifosi avversari posizionati nel Settore Distinguibili Numerato, condotta che ha portato alla sospensione della gara per quattro minuti;
6. nell’aver lanciato in campo, al 30° minuto del secondo tempo, un petardo di media potenza, senza conseguenze;
7. nell’aver danneggiato due altoparlanti audio posti in prossimità delle transenne del Settore Gradinata Nord.
Considerata continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 CGS, valutata la complessiva natura dei fatti, ivi inclusa la sospensione dell’incontro e il pericolo intrinseco del lancio di materiale pirotecnico verso i tifosi avversari, ha rilevato che la società sanzionata contestava della partita in trasferta e considerati modelli organizzativi attuati ai sensi dell’art. 29 CGS (r. proc. federale, RCC – documentazione fotografica, obbligo di corrispettivo se richiesto).

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