il ricorso è stato accolto dalla Prefettura, secondo uno studio legale il limite sull’Aurelia Bis è illegittimo – Sanremonews.it – .

Era accolto dal Prefettura di Imperiasotto forma di silenzio-assenso, a appello presentato da Studio legale Oddo-Ventura-Boeri di Sanremo, contro una multa per eccesso di velocità sull’Aurelia Bis nella zona Valle Armea di Sanremo, nel caso specifico, con una velocità registrata di 72 km/h.

Non si potrebbe sostenere nulla di nuovo e, invece, assolutamente no. Questa volta, con l’accoglimento del ricorso e grazie ad una argomentazione complessa e ben documentata, facendo riferimento a disposizioni contenute in circolari ministeriali e norme del Codice della strada, il ricorso ha sostenuto che la sezione a doppia corsia dell’Aurelia bis, non poteva rispettare il limite di 70 km/ha causa della qualificazione errata della strada.

A sostegno dell’illegittimità del limite, è stato dimostrato dallo studio legale Matuziano che l’Aurelia bis non può essere qualificata, ai sensi del Codice della Strada, come strada del traffico urbanoma va piuttosto trattato alla stregua dei tratti autostradali, nella forma dei cd tangenziali. Ciò si deduce sia dalla natura strutturale della strada stessa, sia dalla segnaletica utilizzata, ma anche dalle esigenze di percorrenza e di accesso.

Secondo quanto accertato dallo studio legale quanto segue l’illegittimità dell’applicazione del limite di velocità previsto per la tipologia di strada urbana e non per le tangenziali, peraltro in evidente illogico confronto con il limite superiore posto nel tratto a unica corsia.

IL limite contestatoInoltre, essa è applicata in palese violazione della circolare ministeriale 777 del 2006 che, tra l’altro, censura espressamente l’ipotesi di imposizione di limiti abnormi che comporterebbero, dice la circolare “L’unica finalità vessatoria è con il sospetto, non sempre infondato, che la finalità non sia di natura tecnica… Piuttosto dettata da una sottesa volontà di guadagno economico a seguito dell’accertamento di numerose infrazioni”.

Lo aggiunge il Ministero “Le limitazioni non sorrette da effettiva necessità sottraggono dignità e validità anche al divieto imposto, riducono la fiducia degli utenti della strada nei confronti degli enti gestori della strada, visti come soggetti che sfuggono alle proprie responsabilità, scaricando sempre e soltanto sull’utente l’onere della sicurezza, determinando così una diseducativa perdita di credibilità rispetto a tutte le limitazioni imposte, con conseguente mancato rispetto del limite anche nei casi in cui esso sia determinante ai fini della sicurezza. Inoltre, l’esperienza insegna che all’imposizione di limiti di velocità massimi inferiori alla norma non sempre si associa una maggiore sicurezza, anzi, essi vengono sistematicamente disattesi, dando luogo alla diseducativa sottovalutazione della segnaletica prescrittiva e, spesso, all’irrogazione di sanzioni che non hanno alcuna base reale”.

Il ricorso in questione è stato redatto, nel dettaglio, dall’avvocato Giorgio Oddo, che commenta: “Mi dà grande soddisfazione vedere riconosciute, seppure sotto forma di tacita accettazione, le legittime lamentele di un gran numero di utenti che non si sono riconosciuti in un provvedimento ritenuto ingiustamente vessatorio. Auspico che ora l’Autorità competente, alla luce di questo precedente e dei possibili analoghi numerosi ricorsi che seguiranno, intervenga riportando il limite di velocità ai precedenti 90 km/h, pur sanzionando gli automobilisti che, violandolo, effettivamente pericoloso per la circolazione”.

 
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